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AS 2021 69

Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri (Ordinanza sugli yacht)

Modifica del 3 febbraio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 marzo 19711 sugli yacht è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1 1 Al comandante di uno yacht svizzero si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52, 53, 54 capoverso 1, 55 capoversi 1 e 3, 58, 71, 119 capoverso 1, 124a e 151a della legge federale sulla navigazione marittima sotto ban- diera svizzera.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2021.

3 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 747.321.7

2021-0326 RU 2021 69

Ordinanza sugli yacht RU 2021 69

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