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AS 2021 690

Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulla caratterizzazione del pollame è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza le seguenti espressioni sono sostituite: a. «Ufficio federale» con «UFAG» b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese c. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino.

2 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s’in- tende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrige- razione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata.

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3 Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d’in- grasso.

Art. 5 cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati: c. nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all’anno; d. nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all’anno. 2 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le au- torità cantonali competenti sulle irregolarità constatate.

Art. 7 cpv. 2 2 Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/20083 sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:

Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008 Disposizione della presente ordinanza

a. Allegato V punto b Articolo 2 capoverso 1 lettera a («Estensivo al coperto») b. Allegato V punto c Articolo 2 capoverso 1 lettera c («All’aperto») c. Allegato V punto d Articolo 2 capoverso 1 lettera d («Rurale all’aperto» d. Allegato V punto e Articolo 2 capoverso 1 lettera e («Rurale in libertà»)

Art. 8 cpv. 1

1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.

Art. 10 Abrogato

3 Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, versione della GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

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II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 2)

Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento

N. 2

2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» può essere utilizzata soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 74 dell’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

N. 3 lett. a, b ed e

3. All’aperto

La designazione «All’aperto» può essere utilizzata soltanto: a. se le disposizioni dell’articolo 75 dell’ordinanza sui pagamenti diretti concer- nenti le uscite regolari all’aperto e le relative disposizioni di esecuzione sono rispettate per i polli e i tacchini; b. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede 27,5 kg di peso vivo per i polli e 25 kg di peso vivo per i tacchini; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento della superfi- cie dell’area con clima esterno; e. se l’alimento somministrato durante il finissaggio contiene almeno il 65 per cento di cereali, tenendo presente che può essere computato un massimo del

15 per cento di sottoprodotti cerealicoli.

N. 4 frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 4.2

4. Rurale all’aperto

4.1 La designazione «Rurale all’aperto» può essere utilizzata soltanto:

b. se la densità per metro quadrato di pavimento di pollaio non eccede:

1. nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non

eccedono 150 m2 di pavimento e permettono l’accesso a un’area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di peso vivo per m2; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno,

4 RS 910.13

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2. nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo; all’atto del calcolo della

superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno; e. i polli dal 42° giorno d vita e i tacchini dal 56° giorno di vita hanno ac- cesso al pascolo durante tutta la giornata; in caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo;

4.2 Se le esigenze di cui al numero 3 non possono essere adempiute per un deter-

minato periodo a causa di una misura delle autorità, per la caratterizzazione della carne può essere comunque utilizzata la designazione «Rurale all’aper- to»: a. se l’accesso previsto per gli animali all’area con clima esterno secondo l’articolo 74 dell’ordinanza sui pagamenti diretti è stato garantito ininter- rottamente; e b. se la durata dell’inosservanza delle esigenze di cui al numero 3 non su- pera 16 settimane.

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