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AS 2021 692

Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)

Modifica del 10 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 ottobre 20151 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b 2 Per le seguenti categorie di trattati internazionali l’autorità competente può presu- mere che non contengano norme di diritto e che non autorizzino ad emanarne (art. 3 cpv. 1 lett. b LPubb): b. accordi internazionali ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20162 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;

Art. 10 cpv. 2 2 Se l’atto normativo e i suoi effetti sono di grande portata o è necessario adottare disposizioni d’esecuzione, l’autorità competente provvede, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), affinché la pubblicazione abbia luogo con sufficiente an- ticipo.

Art. 14 cpv. 4 4 I testi pubblicati mediante rimando possono eccezionalmente essere pubblicati in linea in un luogo diverso dalla piattaforma di pubblicazione se per motivi tecnici non si prestano alla pubblicazione su tale piattaforma.

2021-3696 RU 2021 692

Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali RU 2021 692

Art. 16 Obblighi dell’autorità competente 1 Nell’ambito della pubblicazione mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb l’autorità competente fornisce tempestivamente alla CaF prima della pubbli- cazione: a. il testo da pubblicare mediante rimando nella RU; b. in caso di revisioni parziali:

1. il testo consolidato da pubblicare, e

2. ulteriori documenti da pubblicare sulla piattaforma di pubblicazione,

nella misura in cui ciò sia necessario a rendere trasparenti le modifiche rispetto alla versione precedente. 2 Nell’ambito della pubblicazione mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPubb l’autorità competente assicura che: a. dalla pubblicazione del rimando, il testo da pubblicare mediante rimando nella RU:

1. sia disponibile in qualsiasi momento nelle lingue ufficiali richieste, e

2. se si tratta di un testo pubblicato da un’organizzazione privata, possa

essere consultato gratuitamente presso l’autorità competente, o eventual- mente presso l’organizzazione interessata, e copiato per uso personale; b. in caso di modifica di testi pubblicati mediante rimando, le modifiche rispetto alla versione precedente siano riconoscibili.

Art. 23 lett. bbis Nel FF sono pubblicati soltanto con il titolo, corredato di un rimando o dell’indica- zione dell’ente presso cui possono essere ottenuti (art. 13 cpv. 3 LPubb), segnatamente i testi seguenti: bbis. il messaggio sul programma di legislatura;

Art. 26 Oltre ai testi di cui all’articolo 13a LPubb, sulla piattaforma di pubblicazione sono pubblicati: a. il commento alle ordinanze per le quali è stata indetta una procedura di con- sultazione; b. il commento ad altre ordinanze, qualora l’autorità che le ha emanate decida di pubblicarlo; c. le informazioni della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipar- timento federale degli affari esteri sui trattati internazionali e sulle decisioni di diritto internazionale in vigore per la Svizzera o firmati dalla Svizzera; d. le versioni non ancora entrate in vigore di testi del diritto federale già pubbli- cati nella RU.

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Art. 29 cpv. 2 e 4 2 Il numero 3 dell’allegato stabilisce i testi da pubblicare in ulteriori formati.

4 I testi della RU, della RS e del FF, ma non quelli pubblicati mediante rimando, hanno una presentazione grafica uniforme.

Art. 30 cpv. 1 e 3 1 I testi della RU e del FF pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nel formato PDF, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb, recano una firma elettronica della CaF. I requisiti tecnici sono definiti nel numero 2 dell’allegato. 3 Se vi è urgenza e insorgono problemi tecnici, è possibile rinunciare temporanea- mente alla firma elettronica.

Art. 33 cpv. 2 2 Nel caso dei commenti a ordinanze per le quali è stata indetta una procedura di con- sultazione, una deroga alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali è ammessa soltanto se la consultazione non era obbligatoria (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 3 sulla consultazione) e il progetto riveste un interesse esclusivamente locale o regio- nale.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 33a Pubblicazione in altre lingue La CaF decide, d’intesa con l’autorità competente, in merito alla pubblicazione in altre lingue ai sensi dell’articolo 14 capoverso 6 LPubb.

Art. 34 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 Di regola la RU e il FF sono pubblicati ogni giorno feriale.

Art. 35 cpv. 4 4 I capoversi 1–3 non si applicano ai testi della RU, della RS e del FF pubblicati mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb.

Art. 36 Tirature separate 1 La CaF assicura che i testi della RU, della RS e del FF, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb, possano essere ottenuti in tirature separate.

3 RS 172.061

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2 La CaF pubblica, in funzione della domanda prevedibile, compilazioni di testi della RU, della RS e del FF, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo gli arti- coli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb.

Art. 39 cpv. 2 2 L’autorità competente deve fornire tempestivamente alla CaF i testi da pubblicare sulla piattaforma di pubblicazione. La loro forma è disciplinata nel numero 4 dell’al- legato. I testi devono essere forniti nella versione definitiva e nelle lingue ufficiali richieste.

Art. 43 cpv. 2 lett. a 2 La conservazione, l’autenticità e l’integrità dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione sono assicurate segnatamente mediante le seguenti misure: a. dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione sono conservati tutti i dati necessari per ripristinare i testi nello stato in cui sono stati pubblicati per la prima volta sulla piattaforma di pubblicazione (dati definitivi); i dati defi- nitivi sono conservati al di fuori delle reti di comunicazione accessibili al pub- blico in ubicazioni separate nello spazio;

Art. 45 Dati personali degni di particolare protezione nei testi della RU e della RS I dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi della RU e della RS, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb, sono rimossi se lo ordina l’autorità competente.

Art. 48 Abrogato

Art. 49 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, f e h, nonché 2 e 3 1 Per lo sfruttamento di dati disponibili sulla piattaforma di pubblicazione si applicano le seguenti disposizioni: d. Abrogata f. i dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi della RU e della RS, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb, devono essere rimossi non appena la CaF non li pubblica più o li pubblica soltanto in forma anonimizzata; h. i dati possono essere diffusi o resi accessibili contro rimunerazione soltanto in forma elaborata.

2 e 3 Abrogati

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Art. 50 cpv. 4 4 Se la piattaforma di pubblicazione subisce un guasto temporaneo, la CaF trasmette su richiesta testi della RU e del FF, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb.

Art. 51 Emolumenti 1 Gli emolumenti per l’ottenimento di prodotti stampati secondo gli articoli 35 e 36 sono disciplinati dall’ordinanza del 19 novembre 20144 sugli emolumenti per le pub- blicazioni. 2 Per la consultazione di dati elettronici mediante procedura di richiamo non sono ri- scossi emolumenti.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 172.041.11

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Allegato (art. 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 52 cpv. 3)

Requisiti tecnici

1. Formato PDF

Il formato PDF di cui all’articolo 29 capoverso 1 va utilizzato nella versione A-1a o A-2.

2. Firma elettronica

2.1 La firma elettronica di cui all’articolo 30 è un sigillo elettronico regolamentato ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge del 18 marzo 20165 sulla firma elettronica (FiEle). 2.2 La validità del certificato deve essere verificata al momento dell’apposizione del sigillo. 2.3 Il sigillo deve essere provvisto di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera j FiEle.

3. Ulteriori formati

3.1 Oltre che nel formato PDF, i testi della RU, della RS e del FF sono pubblicati nei formati seguenti (art. 29 cpv. 2): a. Word; b. XML; c. HTML.

3.2. La CaF pubblica le specifiche del formato XML.

4. Forma dei testi da fornire alla CaF

4.1 I testi da pubblicare nella RU o nel FF sono forniti alla CaF come documenti

Word, formato DOCX, utilizzando i modelli di documento messi a disposi- zione dalla CaF.

4.2 Le versioni consolidate dei testi pubblicati mediante rimando secondo gli

articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb, i documenti relativi alle pro- cedure di consultazione e i commenti alle ordinanze sono di regola forniti alla CaF nel formato PDF A-2.

5 RS 943.03

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 20126 sui servizi linguistici

Art. 1 cpv. 2 lett. a 2 Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell’Amministrazione federale forniscono: a. alla qualità formale e materiale dei testi della Confederazione che devono essere pubblicati;

Art. 9 Pianificazione concertata I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano con- giuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche. Fissano di concerto i termini di consegna in modo da: a. includere i controlli qualitativi; e b. se si tratta di testi pubblicati in più di una lingua, garantire la loro pubblica- zione simultanea nelle lingue richieste.

Art. 10 cpv. 3 lett. c Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma: c. il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, ad eccezione in particolare dei testi da pubblicare mediante rimando e del commento alle ordinanze.

2. Ordinanza del 29 ottobre 20087 sull’organizzazione

della Cancelleria federale

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 La Cancelleria federale assicura la qualità dei testi di cui all’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20128 sui servizi linguistici.

6 RS 172.081 7 RS 172.210.10 8 RS 172.081

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3 La Cancelleria federale mette a disposizione gli strumenti necessari per garantire la qualità redazionale e formale dei testi della Confederazione (art. 2 cpv. 2 dell’ordi- nanza del 4 giugno 20109 sulle lingue).

3. Ordinanza del 4 giugno 201010 sulle lingue

Art. 2 cpv. 1 1 I testi della Confederazione che devono essere pubblicati sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.

9 RS 441.11 10 RS 441.11

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