AS 2021 696
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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre
19864 sulla tariffa delle dogane,
Art. 50 Abrogato
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 6 è abrogato.
2021-3619 RU 2021 696
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 696
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 696
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 2
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito,
nonché sperma di bovini Il primo capoverso del testo che precede la tabella è sostituito dalla versione se- guente: Per l’importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell’articolo 31 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Per l’importazione di sperma di toro non è necessario un PGI. … L’intestazione della tabella è modificata come segue: Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di capi senza obbligo Contingente doganale [1] (CHF) di PGI (parziale) (n.)
La voce di tariffa 0511.1010 è sostituita dalla versione seguente: per dose/unità di applicazione
0511.1010 PGI non necessario 12
La voce di tariffa 0511.1090 è stralciata.
N. 4
4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina
La nota [4-4] è stralciata. La tabella è sostituita dalla versione seguente: Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complemen- [1] (CHF) (parziale) (n.) tari
0401.1010 0 07.1
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Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complemen- [1] (CHF) (parziale) (n.) tari
0401.2010 0 07.1
0401.4000 PGI non necessario 07.6
0401.5010 PGI non necessario 07.6
0401.5020 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.1000 PGI non necessario 07.6
0402.2111 0 07.2
0402.2120 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.2911 0 07.2
0402.2920 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.9110 223.00 PGI non necessario 07.6
0402.9120 1340.00 PGI non necessario 07.6
0402.9910 223.00 PGI non necessario 07.6
0402.9920 PGI non necessario 07.6
0403.2011 0 07.3 [4-3]
0403.2099 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9031 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9039 PGI non necessario 07.6
0403.9041 em [4-1] 0 07.3 [4-3]
0403.9051 0 07.3 [4-3]
0403.9061 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9069 PGI non necessario 07.6
0403.9072 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9079 em [4-1] PGI non necessario 07.6
0403.9091 18.00 0 07.3 [4-3]
0404.1000 170.00 PGI non necessario 07.6
0404.9011 PGI non necessario 07.6
0404.9019 PGI non necessario 07.6
0404.9081 0 07.3 [4-3]
0404.9099 PGI non necessario 07.6
0405.1011 0 07.4 0405.1091 0 07.4
0405.2011 em [4-1] 0 07.3 [4-3]
0405.2019 0 07.3 [4-3] 0405.9010 0 07.4
0406.1010 PGI non necessario 07.6
0406.1020 PGI non necessario 07.6
0406.1090 PGI non necessario 07.6
0406.2010 PGI non necessario 07.6
0406.2090 PGI non necessario 07.6
0406.3010 PGI non necessario 07.6
0406.3090 PGI non necessario 07.6
0406.4010 PGI non necessario 07.6
0406.4021 PGI non necessario 07.6
0406.4029 PGI non necessario 07.6
0406.4081 PGI non necessario 07.6
0406.4089 PGI non necessario 07.6
0406.9011 PGI non necessario 07.6
0406.9019 PGI non necessario 07.6
0406.9021 PGI non necessario 07.6
0406.9031 PGI non necessario 07.6
0406.9039 PGI non necessario 07.6
0406.9051 PGI non necessario 07
ex 0406.9051 50.00 PGI non necessario 07.5 [4-2] ex 0406.9051 PGI non necessario 07.6
0406.9059 PGI non necessario 07
ex 0406.9059 50.00 PGI non necessario 07.5 [4-2]
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Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complemen- [1] (CHF) (parziale) (n.) tari
ex 0406.9059 PGI non necessario 07.6
0406.9060 PGI non necessario 07.6
0406.9091 PGI non necessario 07.6
0406.9099 PGI non necessario 07.6
3501.1010 em [4-1] PGI non necessario 08
3501.9011 em [4-1] PGI non necessario 08
3501.9019 em [4-1] PGI non necessario 08
N. 7
7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta
La nota [7-1] è sostituita dalla versione seguente: [7–1] 60 000 pezzi possono essere importati all’aliquota di dazio zero nei limiti del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno
2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0). Il contingente doganale preferen-
ziale è liberato a scaglioni (art. 18a OIEVFF) e in funzione dell’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni doganali.
N. 8
8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi
La nota [8-1] e la tabella sono sostituite dalla versione seguente: [8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all’ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS 916.121.10]). Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi Contingente doganale [1] (CHF) (n.) [8-1]
0603.1110 12.50 13 0603.1120 12.50 0603.1210 13 0603.1220 25.00 0603.1310 13 0603.1320 25.00 0603.1410 13 0603.1420 25.00 0603.1510 13 0603.1520 25.00 0603.1911 13 0603.1918 13 0603.1921 25.00 0603.1928 25.00
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N. 13
13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta
La tabella è sostituita dalla versione seguente: Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complementari [1] (CHF) (parziale) (n.)
0808.1011 2.00 PGI non necessario 20
0808.3011 2.00 PGI non necessario 20
0808.4011 2.00 PGI non necessario 20 [13-1]
2009.7111 0 21 2009.7121 0 21 2009.7910 0 21 2009.8921 0 21 2009.8931 0 21 2009.8941 0 21 2009.9011 0 21 2009.9031 0 21 2009.9041 0 21 2009.9051 0 21 2009.9071 0 21 2009.9081 0 21 2202.9921 0 21 2202.9951 0 21 2202.9971 0 21 2206.0011 0 21
N. 15
15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta
per l’alimentazione umana Il testo precedente la tabella è sostituito dalla versione seguente: Per l’importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le im- portazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all’obbligo di PGI. Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall’articolo 47. Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contingenti doganali è disciplinata agli ar- ticoli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all’articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doga- nale non vi sono prescrizioni specifiche. [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. [15-1] L’aliquota di dazio è stabilita secondo l’articolo 6.
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[15-2] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposi- zioni della LAP. Le seguenti voci sono sostituite dalla versione seguente: Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Contingente Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI doganale complemen- [1] (CHF) (parziale) (n.) tari
…
1003.9041 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1]
…
1004.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1]
…
1005.9021 Allegato 2 PGI non necessario 28 [15-1]
…
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