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AS 2021 697

Ordinanza sull’allevamento di animali

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 1 lett. dbis La presente ordinanza disciplina: dbis i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;

Art. 4 Versamento di contributi

1 I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta.

2 I termini per la presentazione delle richieste per i contributi, i giorni di riferimento, e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato 1.

3 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può modificare l’allegato 1.

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

1 Un’organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle

specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, came- lidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se:

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva 1 Un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi è riconosciuta, su richiesta, se:

1 RS 916.310

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Art. 7 cpv. 1bis, 4, 5 lett. c e d 1bis Come numero d’identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l’Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi. 4 Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori. 5 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto il libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: c. l’identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall’articolo 10 o 15a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; d. la registrazione dei dati relativi all’ascendenza degli animali;

Art. 11 Procedura

1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di

tutta la documentazione necessaria, va presentata all’UFAG utilizzando l’apposito modulo. 2 Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l’UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento. 3 Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi de- vono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capo- verso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell’articolo 15dbis capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie. 4 Qualsiasi cambiamento che abbia un’incidenza sull’adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all’UFAG nell’arco di tre mesi.

Art. 12 Estensione del raggio d’attività territoriale di un’organizzazione di allevamento riconosciuta Un’organizzazione di allevamento svizzera riconosciuta che intende estendere il suo raggio d’attività territoriale a uno Stato membro dell’Unione europea (UE) deve pre- sentare all’UFAG una domanda in tal senso. L’UFAG invita l’autorità competente dello Stato membro a esprimersi entro tre mesi.

Sezione 3 (art. 14) Abrogata

2 RS 916.401 3 RS 916.401

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Titolo dopo l’art. 14 Sezione 4: Contributi per misure zootecniche

Inserire dopo il titolo della sezione 4 Art. 14a 1 Nel quadro dei fondi disponibili per la presente sezione, le organizzazioni di alleva- mento riconosciute vengono sostenute mediante contributi per misure zootecniche concernenti gli animali seguenti: a. animali della specie bovina, inclusi bufali; b. equidi; c. animali della specie suina; d. animali della specie ovina; e. animali della specie caprina; f. camelidi del Nuovo Mondo; g. api mellifere.

2 Il sostegno avviene mediante:

a. contributi per la tenuta del libro genealogico; b. contributi per gli esami funzionali. 3 Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi e alle organizzazioni di alleva- mento estere. 4 L’UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.

Art. 23 Contributi per la conservazione di razze svizzere

1 Sono versati contributi per:

a. progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:

1. razze svizzere,

2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente intro-

dotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata; b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

2 Per razza svizzera si intende una razza:

a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

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3 I contributi vengono versati:

a. per progetti di cui al capoverso 1 lettera a: a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute; b. per misure di cui al capoverso 1 lettera b: a organizzazioni di allevamento riconosciute, a organizzazioni riconosciute e a imprese private nel settore dell’allevamento. 4 Vengono versati complessivamente al massimo 900 000 franchi all’anno. In via sup- pletiva possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all’articolo 25. Alle orga- nizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b sono versati al massimo 150 000 franchi all’anno per progetti di cui al capoverso 1 lettera a. 5 L’UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascuna im- presa nonché per ciascuna misura.

Art. 24, rubrica e cpv. 7 Contributi supplementari per la conservazione della razza delle Fran- ches Montagnes 7 L’UFAG pubblica i contributi versati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.

Art. 25 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a

100 000 franchi all’anno.

2 L’UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.

Titolo dopo l’art. 25 Sezione 6a: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Art. 25a 1 L’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino in virtù dell’articolo 147 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura ha i seguenti compiti: a. promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes; b. svolge ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della detenzione e dell’uso di equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie; c. supporta gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;

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d. promuove, nel settore della detenzione e dell’uso di equidi, lo scambio di conoscenze e offre consulenza; e. detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adem- piere i compiti di cui alle lettere a–d. 2 Per le sue prestazioni e spese l’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull’ordinanza del 16 giugno 20064 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 26 cpv. 3 3 I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un’organizzazione di alleva- mento riconosciuta.

II L’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 15f cpv. 1 1 Se un’organizzazione di allevamento con sede nell’Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio d’attività territoriale in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20126 sull’alleva- mento di animali è stato esteso alla Svizzera, con questa organizzazione di alleva- mento l’UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 910.11 5 RS 916.401 6 RS 916.310

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