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AS 2021 7

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Modifica del 13 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest’obbligo: b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei mo- tivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsa- bilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20113 sulle professioni psicologiche.

2 Sono esentati da quest’obbligo:

b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova si applica l’articolo 3a capoverso 1 lettera b;

2021-0077 RU 2021 7

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1 Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico, se- gnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.

Abrogato

Art. 5e Disposizioni particolari per i negozi e i mercati 1 I negozi e i mercati all’aperto sono chiusi al pubblico. È ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata. 2 Il capoverso 1 non si applica alle seguenti strutture, compresi i mercati all’aperto con la stessa offerta: a. i negozi di generi alimentari e altri negozi, nella misura in cui vendono generi alimentari o altri beni di prima necessità e di uso corrente secondo l’allegato 2; b. le farmacie, le drogherie e i negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici); c. i punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione; d. i negozi di riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, nella mi- sura in cui offrono un servizio di riparazione; e. i negozi di hobbistica e di giardinaggio, nonché i negozi di ferramenta, per gli articoli di hobbistica e di giardinaggio secondo l’allegato 2; f. i negozi di fiori; g. le stazioni di servizio. 3 Il capoverso 1 non si applica inoltre ai mercati di bestiame e di bestiame da macello all’aperto.

Art. 5f Orari di apertura delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi Gli esercizi e le strutture accessibili al pubblico che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio e parrucchieri, incluse le corrispondenti offerte self-ser- vice, devono rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica; sono esclusi: a. le strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale; b. le strutture sociali (centri di consulenza); c. gli uffici della pubblica amministrazione e della polizia; d. gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici; e. gli autonoleggi;

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f. gli sportelli automatici per la fruizione di un servizio, in particolare il prelievo di denaro.

Art. 6 cpv. 2 2 Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifesta- zioni private) possono partecipare al massimo cinque persone. Non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

Art. 10 cpv. 1bis, frase introduttiva e lett. a e c, nonché cpv. 2–4 1bis Nei locali chiusi, inclusi i veicoli, in cui è presente più di una persona tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Quest’obbligo non vige per: a. Abrogata c. le persone che secondo l’articolo 3b capoverso 2 sono esentate dall’obbligo di portare una mascherina facciale. 2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (so- stituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l’uso di mascherine all’esterno. 3 Qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere spro- porzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l’adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese. 4 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20204.

Art. 13 lett. a È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi ob- blighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1,

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

4 RS 818.101.24

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III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 2021 alle ore 00.00 5.

2 Ha effetto sino al 28 febbraio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

13 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 Pubblicazione urgente del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 2

Generi alimentari e altri beni di prima necessità e di uso corrente

1. Generi alimentari

1.1 Prodotti alimentari I (prodotti freschi) quali, in particolare, carne, pesce, sa- lumi, latticini, uova, frutta e verdura fresca, pane e prodotti di panetteria; 1.2 prodotti alimentari II (prodotti conservabili) quali, in particolare, bevande con e senza alcol, prodotti dolciari, prodotti del tabacco, conserve, farinacei (fa- rina, cereali, riso, pasta), spezie, prodotti surgelati, alimenti per neonati.

2. Prodotti non alimentari

2.1 Articoli di drogheria, in particolare saponi, preparazioni per il bagno, profumi, deodoranti, prodotti igienici di carta, creme per la pelle, accessori per la rasa- tura, prodotti per la cura dei capelli, prodotti per la cura dei denti, prodotti per la cura dei neonati, pannolini, altri prodotti cosmetici, prodotti sanitari e me- dicamenti in vendita libera la cui dispensazione ai consumatori è ammessa anche al di fuori delle farmacie; 2.2 pentole e stoviglie, comprese posate e utensili da cucina, contenitori e fogli per la conservazione di alimenti, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo, nonché candele;

2.3 detersivi e prodotti per la pulizia e la manutenzione;

2.4 giornali e riviste;

2.5 carta e articoli di cartoleria;

2.6 piante da appartamento e fiori recisi;

2.7 materiale di consumo fotografico;

2.8 pezzi di ricambio e accessori elettrotecnici (quali batterie, accumulatori ecc.); 2.9 articoli di calzetteria, biancheria intima e indumenti per neonati, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo; 2.10 articoli di hobbistica e di giardinaggio (quali attrezzi, materiale da costru- zione, sementi, terriccio); 2.11 alimenti e prodotti necessari per l’igiene e la detenzione di animali, nonché animali che devono essere acquistati per garantire una detenzione rispettosa delle specie.

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