AS 2021 704
Ordinanza del 10 novembre 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale
del 10 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:
1. Ordinanza del 14 dicembre 19621 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le dop- pie imposizioni 2. Ordinanza del 18 dicembre 19742 sulla convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’im- posta sul reddito e sulla sostanza (Imposizione dei confinanti) 3. Decreto federale del 28 marzo 19523 concernente l’esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sulla sostanza (Rimborso delle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali)
1 RU 1962 1702; 1974 1960; 2006 4705; 2007 4477; 2017 3343 2 RU 1974 2131 3 RU 1952 333; 1967 767; 2006 4705
2021-3710 RU 2021 704
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 agosto 19674 sul computo di imposte
alla fonte estere
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20215 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,
Art. 23 Abrogato
2. Ordinanza del 22 dicembre 20046 concernente lo sgravio fiscale dei
dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20217 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione (convenzioni per evitare la doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l’imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali),
3. Ordinanza del 14 novembre 20078 concernente la convenzione
svizzero-sudafricana di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20219 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione dell’8 maggio 200710 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Convenzione),
4 RS 672.201 5 RS 672.2 6 RS 672.203 7 RS 672.2 8 RS 672.911.81 9 RS 672.2 10 RS 0.672.911.82
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704
4. Ordinanza del 30 aprile 200311 concernente la convenzione
germano-svizzera di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202112 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della convenzione dell’11 agosto 197113 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione),
5. Ordinanza del 29 ottobre 200814 concernente
la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202115 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 2 aprile 200816 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),
6. Ordinanza del 21 maggio 200817 concernente
la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Colombia
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202118 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 26 settembre 200719 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),
11 RS 672.913.610 12 RS 672.2 13 RS 0.672.913.62 14 RS 672.924.51 15 RS 672.2 16 RS 0.672.924.51 17 RS 672.926.31 18 RS 672.2 19 RS 0.672.926.31
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704
7. Ordinanza del 18 dicembre 197420 sulla convenzione
di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca (Imposta sul reddito e sulla sostanza)
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202121 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,
Art. 1 cpv. 1 1 Lo sgravio delle imposte su dividendi e interessi previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione del 23 novembre 197322 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione) è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso dell’imposta preventiva.
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 L’avente diritto residente in Danimarca deve chiedere il rimborso dell’imposta pre- ventiva utilizzando il modulo previsto a questo scopo. Il diritto al rimborso dell’im- posta preventiva si estingue se la domanda non è presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. 2 Il richiedente deve inoltrare la domanda in due copie al Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) o all’autorità da questo designata.
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Se respinge la domanda, in tutto o in parte, l’Amministrazione federale delle contri-
buzioni lo comunica al richiedente.
3 Se non è d’accordo in merito a quanto comunicato dall’Amministrazione federale
delle contribuzioni e la controversia non può essere composta in altro modo, il richie- dente può chiedere una decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 5 cpv. 1 1 I residenti della Svizzera possono chiedere il rimborso dell’imposta danese riscossa sui dividenti utilizzando il modulo previsto a questo scopo.
20 RS 672.931.41 21 RS 672.2 22 RS 0.672.931.41
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704
8. Ordinanza del 6 settembre 200623 concernente la convenzione
svizzero-spagnola di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202124 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 26 aprile 196625 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Convenzione),
9. Ordinanza del 15 giugno 199826 concernente la convenzione
svizzero-americana di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202127 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione dell’articolo 25 paragrafo 5 della convenzione del 2 ottobre 199628 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (convenzione),
Art. 3 cpv. 4 e 5 4 Se respinge la domanda, in tutto o in parte, l’Amministrazione federale delle contri- buzioni lo comunica al richiedente.
5 Se non è d’accordo in merito a quanto comunicato dall’Amministrazione federale
delle contribuzioni e la controversia non può essere composta in altro modo, il richie- dente può chiedere una decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
23 RS 672.933.21 24 RS 672.2 25 RS 0.672.933.21 26 RS 672.933.61 27 RS 672.2 28 RS 0.672.933.61
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704
10. Ordinanza del 23 agosto 200629 concernente la convenzione
svizzero-finlandese di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202130 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 16 dicembre 199131 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),
11. Ordinanza del 15 ottobre 200832 concernente
la Convenzione svizzero-britannica di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202133 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione dell’8 dicembre 197734 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Convenzione),
12. Ordinanza del DFF del 26 settembre 201735
concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 202136 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,
29 RS 672.934.51 30 RS 672.2 31 RS 0.672.934.51 32 RS 672.936.71 33 RS 672.2 34 RS 0.672.936.712 35 RS 672.951.4 36 RS 672.2
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704
13. Ordinanza del 19 ottobre 200537 concernente la convenzione
svizzero-norvegese di doppia imposizione
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 202138 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 7 settembre 198739 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
37 RS 672.959.81 38 RS 672.2 39 RS 0.672.959.81
Adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione RU 2021 704