AS 2021 707
Ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali
del 3 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3quinquies capoverso 4 dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:
Art. 1 1 Le prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 3quinquies capoverso 1 OAI comprendono i seguenti provvedimenti: a. valutazione:
1. determinazione del bisogno di cure dell’assicurato e dell’ambiente in cui
vive,
2. pianificazione dei provvedimenti necessari;
b. consulenza:
1. consulenza all’assicurato ed eventualmente agli ausiliari non professio-
nisti addetti alle cure per l’esecuzione delle cure, in particolare per quanto concerne la gestione della malattia, la somministrazione dei me- dicamenti o l’impiego di apparecchi medici,
2. istruzione concernente le cure da prodigare,
3. attuazione dei controlli necessari;
c. coordinamento: provvedimenti di coordinamento in situazioni di cura com- plesse e nel contempo instabili; d. esami:
1. valutazione dello stato di salute generale, in particolare misurazione delle
funzioni vitali,
2. prelievo di materiale per esami di laboratorio,
3. sorveglianza medica durante gli esami;
RS 831.201.21 1 RS 831.201
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Prestazioni di cura mediche ambulatoriali. O del DFI RU 2021 707
e. cure:
1. provvedimenti medici per la cura di infermità congenite, volti a mante-
nere le funzioni corporee somatiche,
2. sorveglianza medica durante le cure.
2 La sorveglianza medica secondo il capoverso 1 lettera d numero 3 e lettera e nu- mero 2 comprende: a. sorveglianza medica di breve durata: valutazione approfondita e completa dello stato di salute generale dell’assicurato allo scopo di riconoscere preco- cemente i segni di un eventuale peggioramento e permettere al personale in- fermieristico di adottare immediatamente i provvedimenti necessari; b. sorveglianza medica di lunga durata: sorveglianza di un assicurato nel quale in qualsiasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la salute che necessita dell’intervento di personale infermieri- stico. 3 L’ufficio AI stabilisce la durata computabile delle singole prestazioni. A tal fine de- termina il periodo di tempo effettivo in cui è necessaria la presenza di personale in- fermieristico tenendo conto delle possibili prestazioni fornite parallelamente.
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset