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AS 2021 72

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OMPRI)

del 20 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera:

a. ai seguenti programmi dell’Unione europea (UE) per la ricerca e l’innova- zione:

1. al programma quadro per la ricerca e l’innovazione,

2. al programma della Comunità europea dell’energia atomica per la ricerca

e la formazione (Programma Euratom),

3. al programma «Digital Europe» (DEP);

b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi dei programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione; c. all’infrastruttura internazionale di ricerca ITER 2 e al programma «Broader Approach» che integra tale infrastruttura. 2 Disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al capo- verso 1: a. come Stato associato ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione (se- zione 2); oppure b. come Stato terzo o come Stato parzialmente associato (sezione 3).

RS 420.126 1 RS 420.1

2 ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor; www.iter.org

2021-0196 RU 2021 72

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3 Disciplina inoltre, nell’articolo 17, la competenza di concludere trattati internazio- nali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capoverso 1.

Art. 2 Misure Sono misure secondo la presente ordinanza: a. la concessione di sussidi per l’informazione e la consulenza; b. la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni; c. la concessione di sussidi per il lavoro di coordinamento nell’elaborazione di proposte di progetto per la partecipazione ai programmi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a; d. la concessione di sussidi per la partecipazione alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1; e. la verifica dell’utilizzo dei sussidi e la valutazione della partecipazione sviz- zera.

Sezione 2: Misure nell’ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione come Stato associato

Art. 3 Sussidi per l’informazione e la consulenza 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere su richiesta sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI nel quadro delle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1, nella misura in cui non svolge direttamente tali attività di informazione e di consulenza. 2 Per i sussidi di cui al capoverso 1 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, le infrastrutture e il materiale legati alle attività di informazione e di con- sulenza, comprese le spese, nonché di altri finanziamenti da parte di enti pubblici o di terzi all’istituzione o all’organizzazione richiedente. 3 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga è verificato il diritto al sostegno.

Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri: a. in comitati e istituzioni dell’UE o dei suoi Stati membri nel settore della ri- cerca e dell’innovazione;

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b. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative e pro- getti, segnatamente ai partenariati europei e ad altre strutture in relazione ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Art. 5 Sussidi per il lavoro di coordinamento delle proposte di progetto 1 Per l’elaborazione di una proposta di progetto nell’ambito dei programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può concedere un sussidio ai partecipanti se: a. questi ultimi assumono il coordinamento del consorzio del progetto compren- dente vari partner; e b. la proposta di progetto è stata valutata positivamente dai periti incaricati dalla Commissione europea.

2 I partecipanti di cui al capoverso 1 sono:

a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo o altre istituzioni a scopo non lucrativo; oppure b. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera d LPRI che parallela- mente alla loro attività di ricerca vera e propria svolta nell’ambito del progetto assumono il coordinamento del progetto. 3 I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta mediante decisione. L’importo è di

10 000 franchi.

4 Per il lavoro di coordinamento delle proposte di progetto per «ERC 3 Synergy

Grants» non sono accordati sussidi.

Art. 6 Sussidi per la partecipazione alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 1 Se le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 presuppongono la concessione di sus- sidi statali ai partecipanti, la SEFRI e l’Agenzia svizzera per la promozione dell’inno- vazione (Innosuisse) possono versare sussidi per la partecipazione a tali attività o per la loro preparazione a: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo; b. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 Possono essere concessi sussidi su richiesta se la partecipazione alle attività soddisfa importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione e non può essere finanziata tramite altre fonti.

3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti:

a. spese per il personale;

3 ERC = European Research Council (Consiglio europeo della ricerca)

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b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizza- zione della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della partecipazione sviz- zera; c. costi indiretti di ricerca (overhead).

Art. 7 Calcolo delle spese di personale e dell’overhead 1 Per i centri di ricerca universitari secondo l’articolo 4 lettera c LPRI si applicano le quote salariali usuali dell’istituzione. Sono computabili soltanto i salari effettivamente corrisposti. 2 Per le imprese nonché per le istituzioni e i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sono computabili i salari effettivamente corrisposti fino ai seguenti im- porti massimi: a. responsabile di progetto e sostituto responsabile di progetto; scienziato esperto: 220 500 franchi annui lordi ossia 119 franchi all’ora; b. collaboratore scientifico: 126 000 franchi annui lordi ossia 68 franchi all’ora; c. collaboratore specializzato: 113 400 franchi annui lordi ossia 61 franchi all’ora; d. dottorando e personale ausiliario: 85 100 franchi annui lordi ossia 46 franchi all’ora. 3 I salari orari di cui al capoverso 2 corrispondono alla 2100a parte del salario lordo annuo e a un supplemento del 13,5 per cento come indennità di vacanza e per i giorni festivi.

4 Oltre ai salari lordi sono computabili i contributi LAVS/LAI/LIPG, LPP, LADI e

LAINF effettivamente versati dal datore di lavoro. 5 Il sussidio volto a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) corrisponde al massimo alla percentuale dei costi di progetto diretti computabili di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettere a e b fissata nel rispettivo programma dell’UE o nella rispettiva iniziativa.

Art. 8 Gestione centralizzata dei sussidi 1 Se per un’attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 a livello europeo è prevista una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari, la SEFRI e Innosuisse possono versare i sussidi statali di cui all’articolo 6 capoverso 1 al canale di promozione co- mune impiegato per il finanziamento dell’attività. 2 I sussidi di cui al capoverso 1 servono per coprire la quota della Svizzera dei costi di progetto finanziati attraverso il canale di promozione comune della rispettiva atti- vità. 3 Possono essere concessi soltanto se la partecipazione alle attività in questione sod- disfa importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione e non può essere finanziata tramite altre fonti.

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Art. 9 Verifica, valutazione e rapporto

1 La SEFRI e Innosuisse verificano l’utilizzo dei sussidi che hanno concesso.

2 Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all’articolo 1 capo- verso 1 sia valutata.

3 Presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale.

Sezione 3: Misure nell’ambito della partecipazione della Svizzera come Stato terzo o come Stato parzialmente associato

Art. 10 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti Se la Svizzera è ammessa a partecipare alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato, la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 11 Requisiti per l’ottenimento dei sussidi 1 Su richiesta la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti a: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo; b. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere composti dalle quote che sarebbero concesse in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione: a. dall’UE; b. dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8.

3 I sussidi possono essere concessi a progetti che:

a. si svolgono nell’ambito di un contratto tra il richiedente e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività; e b. non sono finanziati in via eccezionale dall’UE attraverso i suoi programmi per la ricerca e l’innovazione. 4 Per i progetti che la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, l’ente responsabile dell’attività o un altro organo responsabile della valutazione dei progetti considera finanziabili possono essere concessi sussidi anche senza un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a se:

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a. dopo la valutazione del progetto lo status della Svizzera passa da Stato asso- ciato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento non è stipulato un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a; b. il contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a perde la sua validità perché du- rante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo un progetto in corso è trasferito a un’istituzione svizzera da uno Stato membro dell’UE o da uno Stato associato; oppure c. la partecipazione alle attività non richiede un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a. 5 I sussidi ai partner di progetto svizzeri per la partecipazione a singoli progetti pos- sono esse concessi soltanto se i costi di progetto effettivi sono sostenuti in Svizzera. I costi che non sono sostenuti in Svizzera sono assunti soltanto se si tratta di costi: a. nell’ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Sviz- zera; o b. derivanti dall’utilizzo necessario di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera.

Art. 12 Calcolo dei sussidi 1 La quota di sussidio che sarebbe concessa dall’UE in caso di associazione della Sviz- zera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione può essere costituita da: a. spese per il personale; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione della ricerca e dell’innovazione; c. costi indiretti di ricerca (overhead). 2 Per il calcolo delle spese per il personale e dei costi overhead si applica l’articolo 7.

3 La SEFRI e Innosuisse possono ridurre la durata dei sussidi e l’importo dei sussidi richiesti. 4 I sussidi di cui al capoverso 1 non superano i costi di progetto per i partecipanti svizzeri previsti dal contratto con la Commissione europea, con l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o con l’ente promotore dell’attività conside- rando segnatamente: a. il tasso di rimborso stabilito nel contratto; b. un’eventuale riduzione, da parte della Commissione europea, dell’ente di pro- mozione incaricato dalla Commissione europea o dell’ente promotore dell’at- tività del sussidio richiesto da tutti partner al momento della presentazione del progetto. 5 Per le attività senza contratto di cui all’articolo 11 capoverso 4 lettera c la quota si basa sui capoversi 1 e 2. 6 La quota di sussidio che sarebbe concessa dalla SEFRI o da Innosuisse secondo l’ar- ticolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e

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l’innovazione si basa sugli articoli 6, 7 e 8. Può comprendere sussidi versati in un canale di promozione comune secondo l’articolo 8. 7 Se le domande presentate o previste superano i fondi disponibili, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui criteri seguenti: a. rinuncia al finanziamento di singole attività o singoli parti di programma; b. rinuncia alla concessione della quota di sussidio che sarebbe versata dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8 in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione; c. riduzione percentuale dei costi di progetto, segnatamente dei costi overhead; d. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ri- cerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo; e. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese.

Art. 13 Presentazione delle domande e decisione 1 Le istituzioni e le imprese inoltrano le loro domande di sussidi per progetti alla SEFRI o, se le domande rientrano nella sfera di competenza di Innosuisse, a quest’ul- tima. 2 Informano regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto pre- sentate alla Commissione europea o all’ente di promozione competente. 3 La SEFRI e Innosuisse possono stabilire dei termini per l’inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet.

4 I sussidi sono concessi mediante decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 14 Sussidi agli enti responsabili di attività La SEFRI può concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 1 per la copertura della partecipazione della Svizzera ai costi ammi- nistrativi e di coordinamento che sono rimborsati dall’UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Art. 15 Altre misure Gli articoli 3, 4, 5 e 9 si applicano anche quando la Svizzera è ammessa a partecipare alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 soltanto come Stato terzo o Stato parzial- mente associato.

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Sezione 4: Diritto applicabile

Art. 16 Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto in base allo status di partecipa- zione della Svizzera al momento della firma del contratto tra il richiedente e la Com- missione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, l’ente responsabile dell’attività o un altro ente responsabile della firma del contratto.

Sezione 5: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 17 1 Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l’articolo 1 capoverso 1 il dipartimento competente è autorizzato a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Può delegare tale competenza a un ufficio federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 12 settembre 20145 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione è abrogata.

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le domande di sussidi sono valutate in base al diritto vigente al momento della pre- sentazione delle domande.

2 Il diritto anteriore rimane applicabile:

a. per promozioni avviate dalla SEFRI o da Innosuisse prima dell’entrata in vi- gore della presente ordinanza; b. per aggiunte a contratti o a decisioni concernenti promozioni secondo la let- tera a, effettuate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

4 RS 172.010 5 RU 2014 2979; 2017 6029, 6607; 2018 1275

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Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.

20 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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