AS 2021 720
Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
Modifica del 19 novembre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 115 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), ordina:
I L’allegato 2 OELDerr è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 23 novembre 20212.
19 novembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 817.042 2 Pubblicazione urgente del 22 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-3584 RU 2021 720
Esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. O RU 2021 720
Allegato 2 (art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)
Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37–43
N. 1, nota a piè di pagina 1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecu- zione (UE) 2019/17933.
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900, GU L 387 del 3.11.2021, pag. 78.
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