AS 2021 725
Accordo del 13 ottobre 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya concernente la cooperazione bilaterale in materia d’istruzione per le operazioni di pace internazionali
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Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya concernente la cooperazione bilaterale in materia d’istruzione per le operazioni di pace internazionali
Concluso il 13 ottobre 2021 Entrato in vigore il 13 ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya, di seguito denominati «le Parti contraenti», tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite1, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo; sottolineando la necessità di sostenere la creazione di capacità regionali e istituzioni formative nell’ambito del mantenimento della pace e dello sviluppo della pace in Africa; riaffermando la cooperazione ben stabilita tra le Parti contraenti in materia d’istru- zione per le operazioni di pace internazionali; conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo 1. Scopo del presente Accordo è quello di definire le condizioni e le forme di attività della cooperazione bilaterale in materia d’istruzione per le operazioni di pace interna- zionali (di seguito «cooperazione»), compreso l’International Peace Support Training Centre (di seguito «IPSTC») a Nairobi, nonché di stabilire lo statuto giuridico del personale militare e del personale civile interessati. 2. Il presente Accordo non si applica alla pianificazione, alla preparazione e allo svol- gimento di operazioni di combattimento e di altre operazioni militari.
RS 0.512.247.2 1 RS 0.120
2021-2054 RU 2021 725
Cooperazione bilaterale in materia d’istruzione RU 2021 725
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: – «Parte ricevente» designa la Parte sul cui territorio hanno luogo le attività di cooperazione; – «Parte d’invio» designa la Parte che invia il proprio personale sul territorio della Parte ricevente per partecipare alle attività di cooperazione; – «personale della Parte d’invio» designa il personale militare e civile della Parte d’invio che partecipa ad attività di cooperazione ed è inviato per soste- nere le attività d’istruzione conformemente all’articolo 4.
Art. 3 Autorità competenti Per l’attuazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»:
1. nel caso della Repubblica del Kenya, il Ministero responsabile della difesa;
2. nel caso della Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 4 Attività 1. Nel quadro del presente Accordo, la Parte d’invio può contribuire alle attività della Parte ricevente mediante l’invio di personale militare o civile per sostenere le attività d’istruzione della Parte ricevente chiaramente correlate con le operazioni di pace in- ternazionali, ivi comprese: a) attività presso l’IPSTC e altre istituzioni keniane in qualità di capi di diparti- mento, direttori di corso, docenti o altro personale del corso; b) attività nell’ambito di programmi d’istruzione e progetti correlati sotto il pa- tronato delle Nazioni Unite o dell’Unione africana, chiaramente correlati con le operazioni di pace internazionali; c) attività presso il centro d’istruzione dell’Esercito svizzero per gli impieghi in- ternazionali o presso altre istituzioni formative dell’Esercito svizzero; d) attività finanziate o organizzate dal Governo svizzero presso il Centro gine- vrino per la politica di sicurezza (Geneva Centre for Security Policy, GCSP), il Centro internazionale per lo sminamento umanitario (Geneva International Centre for Humanitarian Demining, GICHD) oppure presso il Centro per la governance del settore della sicurezza (Geneva Centre for Security Sector Go- vernance, DCAF). 2. Le autorità competenti possono svolgere di comune intesa attività supplementari nel campo dell’istruzione per le operazioni di pace internazionali nel quadro della cooperazione. 3. Per lo svolgimento di specifiche attività di cooperazione le autorità competenti possono concludere accordi tecnici, subordinati al presente Accordo.
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Art. 5 Facilitazione 1. Conformemente al proprio diritto nazionale, la Parte ricevente facilita l’ingresso, il soggiorno e la partenza del personale della Parte d’invio che partecipa alle attività secondo l’articolo 4. 2. Il personale della Parte d’invio che partecipa ad attività che richiedono la presenza sul territorio della Parte ricevente per più di 90 giorni civili consecutivi, è notificato rispettivamente come personale amministrativo e tecnico dell’Ambasciata svizzera a Nairobi e della Missione permanente della Repubblica del Kenya presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra. È applicabile la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche. 3. Al fine di potere garantire i più elevati requisiti possibili relativi al personale della Parte d’invio secondo il paragrafo 2, la Parte d’invio esercita la giurisdizione concer- nente le imputazioni sollevate dalla Parte ricevente tramite le autorità debitamente autorizzate della Parte d’invio. Se la Parte d’invio non esercita giurisdizione, è appli- cabile l’articolo 32 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. 4. Il personale della Parte d’invio che soggiorna fino a 90 giorni civili consecutivi sul territorio della Parte ricevente soggiace al diritto nazionale della Parte ricevente e ot- tiene visti d’entrata temporanei rilasciati dalle autorità della Parte ricevente confor- memente al rispettivo diritto nazionale.
Art. 6 Condizioni quadro 1. La Parte ricevente garantisce i presupposti amministrativi necessari per il sog- giorno sul proprio territorio del personale della Parte d’invio e sostiene il personale nelle questioni amministrative e tecniche. 2. Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni della Parte d’invio.
Art. 7 Comando e ordinamento del comando 1. Il personale della Parte d’invio rimane sotto il comando delle autorità della Parte d’invio. È mantenuta la normale catena di comando nazionale. 2. Il personale della Parte d’invio è assegnato al direttore o all’ufficiale in comando della rispettiva istituzione formativa della Parte ricevente. 3. La Parte d’invio, su richiesta scritta della Parte ricevente, ritira singoli membri del personale della Parte d’invio in caso di grave incompetenza, incapacità ad adempiere i compiti assegnati oppure in presenza di qualsiasi altro motivo che, secondo il prin- cipio della buona fede, impedisce alla Parte ricevente di continuare ad avvalersi dei servizi della persona in questione.
2 RS 0.191.01
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Art. 8 Responsabilità 1. La Parte ricevente è responsabile di tutte le attività della rispettiva istituzione for- mativa della Parte ricevente. 2. Le Parti contraenti convengono di rinunciare a rivendicazioni che riguardano le- sioni del personale oppure danni a beni ed equipaggiamenti dell’altra Parte contraente risultanti dall’applicazione del presente Accordo. 3. Qualunque rivendicazione extracontrattuale di terzi risultante direttamente o indi- rettamente da azioni o omissioni del personale della Parte d’invio nell’esercizio dei propri obblighi di servizio previsti dal presente Accordo è ricevuta, trattata e liquidata conformemente alla legislazione nazionale della Parte sul cui territorio è stata fatta valere. Tale Parte è tenuta a rimborsare in un primo momento a proprie spese eventuali indennità agli aventi diritto. Le rivendicazioni di terzi liquidate dalla Parte ricevente devono essere rimborsate dalla Parte d’invio qualora la causa risieda in azioni o in omissioni del personale della Parte d’invio.
Art. 9 Sicurezza 1. La Parte ricevente adotta tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza non- ché per prevenire e contrastare qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e la proprietà di quest’ultimo. 2. Nel quadro della legislazione della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio è tenuto a collaborare nelle sue attività quotidiane con le autorità della Parte ricevente nell’ambito delle loro competenze.
Art. 10 Servizio senz’arma Il personale della Parte d’invio non è armato.
Art. 11 Assicurazione La Parte d’invio non invia sul territorio della Parte ricevente personale che non di- spone di un’assicurazione a copertura delle cure medico-sanitarie sufficiente.
Art. 12 Costi 1. Se non convenuto diversamente, le Parti contraenti si assumono i propri costi ri- sultanti da attività che sottostanno al presente Accordo. 2. Se non convenuto diversamente, i costi per eventi sociali di carattere ufficiale sono assunti dalla Parte ricevente. 3. I costi risultanti da azioni del personale della Parte d’invio in relazione a compiti ufficiali presso la rispettiva istituzione formativa della Parte ricevente sono assunti dalla Parte ricevente o dalla rispettiva istituzione formativa della Parte ricevente.
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Art. 13 Accesso Se necessario ai fini del presente Accordo, il personale della Parte d’invio è autoriz- zato ad accedere a installazioni militari della Parte ricevente conformemente alla le- gislazione nazionale della Parte ricevente.
Art. 14 Consultazioni Se necessario per la valutazione, il coordinamento e la pianificazione di attività nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti svolgono incontri e consultazioni.
Art. 15 Composizione di controversie Divergenze tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono risolte per via negoziale dalle Parti contraenti tramite i canali diplomatici.
Art. 16 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui è stato firmato da entrambe le Parti contraenti e rimane in vigore per la durata di cinque (5) anni. È pro- lungato automaticamente per un periodo di cinque anni in assenza di notifiche dalle due Parti contraenti.
2. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente tra-
mite notifica scritta. In tal caso il presente Accordo cessa di essere valido
120 giorni dopo la ricezione della pertinente notifica.
3. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento di comune intesa
tra le Parti contraenti. Qualsiasi emendamento necessita della forma scritta ed entra in vigore il giorno in cui è apposta l’ultima firma. 4. A prescindere dalla risoluzione del presente Accordo, tutti gli obblighi finan- ziari ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso.
Fatto a Nairobi, il 13 ottobre 2021, in due originali, ciascuno in lingua inglese e tede- sca, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione pre- vale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Kenya: Valentin Zellweger Monica Jurna
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