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AS 2021 733

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 10 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modifi- cata come segue:

Art. 2 lett. g g. cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Art. 6 cpv. 2 lett. a e 3

2 Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:

a. la sua validità supera:

1. di almeno tre mesi la data in cui il titolare intende lasciare lo spazio

Schengen, in caso di soggiorno di breve durata,

2. di almeno tre mesi la data del transito o dell’ultimo transito consentito,

in caso di transito aeroportuale,

3. di almeno tre mesi la data in cui è stata rilasciata al titolare l’autorizza-

zione di entrare in Svizzera, in caso di soggiorno di lunga durata;

3 Le autorità competenti possono derogare:

a. ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2, in casi di emergenza motivati; b. ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 e lettere b e c, in casi mo- tivati.

1 RS 142.204

2021-3720 RU 2021 733

Entrata e rilascio del visto. O RU 2021 733

Art. 8 cpv. 2 lett. h 2 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti: h. i membri delle forze armate che viaggiano nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) o del Partenariato per la libertà e sono titolari di documenti d’identità e di missione previsti dallo Statuto delle truppe della NATO del 19 giugno 19512.

Art. 9 cpv. 1 1 Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di Paesi terzi sono soggetti all’obbligo di un visto rilasciato dalla Svizzera. Sono esentati dal tale obbligo i titolari di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen.

Art. 17 cpv. 3

1 Concerne soltanto il tedesco

Art. 29 cpv. 1 1 La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e can- tonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione ci- vile.

Art. 29a Frontiere interne Schengen 1 In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verifi- cato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d’esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l’articolo 23 del codice frontiere Schengen4. 2 La SEM emana istruzioni per delimitare i controlli di cui al capoverso 1 dai controlli alle frontiere esterne Schengen.

Art. 30 cpv. 3 3 I collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere procedono ai con- trolli alle frontiere interne d’intesa con i Cantoni di confine.

2 RS 0.510.1, allegato

3 RS 631.0

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.

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Art. 31 cpv. 2 e 4 2 I collaboratori dei Cantoni e quelli dell’UDSC responsabili dei controlli alle fron- tiere svolgono il controllo delle persone alla frontiera. I collaboratori dell’UDSC eser- citano tale attività nel quadro dei loro compiti sovrani e in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 20055 sulle dogane). 4 I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStrI.

Art. 32 cpv. 2 lett. d Abrogata

Titolo prima dell’art. 45 Sezione 9: Controllo di frontiera automatizzato negli aeroporti

Art. 45 Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato, se soddisfano le condi- zioni di cui all’articolo 103g capoverso 2 LStrI: a. i cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS; b. i cittadini di Paesi terzi.

Art. 46–53 Abrogati

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 RS 631.0

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