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AS 2021 742

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi)

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Decreto federale che approva l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi)

del 19 marzo 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20202, decreta:

Art. 1

1 L’Atto di Ginevra del 20 maggio 20153 dell’Accordo di Lisbona sulle denomina-

zioni d’origine e le indicazioni geografiche è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

2021-2641 RU 2021 742

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Atto di Ginevra RU 2021 742

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.4 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° dicembre 2021.

18 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2021 675

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

In deroga all’articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per: a. una denominazione d’origine registrata o un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 16 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricoltura (LAgr) oppure un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 50b della pre- sente legge;

Titoli prima dell’art. 47 Titolo 2: Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche Capitolo 1: Disposizioni generali

Ex art. 51

Titolo prima dell’art. 50b Capitolo 2: Registrazione delle indicazioni geografiche

Ex art. 50a (senza rubrica)

Titolo prima dell’art. 50c Capitolo 3: Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Art. 50c Registro internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche 1 La registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall’Atto di Ginevra del 20 maggio 20157 dell’Accordo di

5 RS 232.11 6 RS 910.1 7 RS 0.232.111.14

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Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo. 2 L’IPI è l’autorità incaricata dell’applicazione dell’Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne: a. la registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indi- cazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d); b. gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e).

Art. 50d Registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero 1 La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero possono essere chieste presso l’IPI: a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica secondo l’articolo 16 LAgr8 o l’articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, da un gruppo rap- presentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica; b. dal Cantone che tutela una denominazione d’origine controllata secondo l’ar- ticolo 63 LAgr; c. dall’organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in virtù dell’articolo 50 capoverso 2; d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d’origine o un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto di Ginevra9, a con- dizione che tale denominazione d’origine o indicazione geografica non sia protetta in virtù dell’articolo 16 o 63 LAgr o dell’articolo 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

8 RS 910.1 9 RS 0.232.111.14

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Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero 1 Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero pos- sono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi: a. la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all’articolo 2 dell’Atto di Ginevra10; b. la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l’ordine pubblico o i buoni costumi; c. la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio an- teriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile. 2 L’IPI decide d’ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

3 I terzi possono invocare dinanzi all’IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

4 Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l’articolo 17 dell’Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale. 5 Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d’ori- gine o l’indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse pro- tetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulte- rebbe in contrasto con l’articolo 11 dell’Atto di Ginevra può continuare a essere utiliz- zato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione pre- visti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condi- zioni.

6 L’articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

7 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50f Tasse In un’ordinanza, l’IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per: a. il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denomi- nazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’ori- gine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);

10 RS 0.232.111.14

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b. l’esame materiale della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2); c. il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione inter- nazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3); d. il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione

Art. 51 Abrogato

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