AS 2021 743
Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
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Traduzione
Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
Concluso a Ginevra il 20 maggio 2015 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20211 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 31 agosto 2021 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2021
Capitolo I: Disposizioni generali e preliminari
Art. 1 Abbreviazioni Ai fini del presente Atto, e fatto salvo ogni significato differente espressamente indi- cato, s’intende per: i) «Accordo di Lisbona»: l’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la pro- tezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale; ii) «Atto del 1967»: l’Accordo di Lisbona come rivisto il 14 luglio 1967 a Stoc- colma e modificato il 28 settembre 1979; iii) «presente Atto»: l’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le in- dicazioni geografiche, come stabilito dal presente Atto; iv) «Regolamento» s’intende il regolamento d’esecuzione cui si fa riferimento all’articolo 25; v) «Convenzione di Parigi»: la Convenzione di Parigi del 20 marzo 18832 per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata; vi) «denominazione d’origine»: una denominazione di cui all’articolo 2.1)i); vii) «indicazione geografica»: un’indicazione di cui all’articolo 2.1)ii); viii) «registro internazionale»: il registro internazionale tenuto dall’Ufficio inter- nazionale in conformità con l’articolo 4 in quanto raccolta ufficiale dei dati relativi alle registrazioni internazionali delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono regi- strati; ix) «registrazione internazionale»: una registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;
RS 0.232.111.14 1 RU 2021 742 2 RS 0.232.04
2021-1938 RU 2021 743
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x) «domanda»: una domanda di registrazione internazionale; xi) «registrato»: iscritto nel registro internazionale in conformità con il presente Atto; xii) «area geografica d’origine»: un’area geografica come indicata nell’arti- colo 2.2); xiii) «area geografica transfrontaliera»: un’area geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di Parti contraenti limitrofe; xiv) «Parti contraenti»: ogni Stato od organizzazione internazionale parte del pre- sente Atto; xv) «Parte contraente d’origine»: la Parte contraente in cui l’area geografica d’ori- gine è situata o le Parti contraenti in cui l’area geografica transfrontaliera è situata; xvi) «Autorità competente»: un’entità designata in conformità con l’articolo 3; xvii) «beneficiari»: le persone fisiche o giuridiche autorizzate, secondo la legisla- zione della Parte contraente d’origine, a utilizzare una denominazione d’ori- gine o un’indicazione geografica; xviii) «organizzazione intergovernativa»: un’organizzazione intergovernativa che ha i requisiti per poter diventare parte del presente Atto in conformità con l’articolo 28.1)iii); xix) «Organizzazione»: l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; xx) «Direttore generale»: il Direttore generale dell’Organizzazione; xxi) «Ufficio internazionale»: l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente Atto si applica rispetto a:
i) ogni denominazione protetta nella Parte contraente d’origine costituita dal nome di un’area geografica o contenente tale nome, o un’altra denominazione nota per far riferimento a tale area, che designa un prodotto che ne è originario e le cui qualità o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; e ii) ogni indicazione protetta nella Parte contraente d’origine costituita dal nome di un’area geografica o contenente tale nome, o un’altra indicazione nota per far riferimento a tale area, che identifica un prodotto che ne è originario, quando una determinata qualità, reputazione o un’altra caratteristica del pro- dotto è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. 2. Un’area geografica d’origine, così come descritta all’alinea 1), può consistere nell’intero territorio della Parte contraente d’origine o in una regione, una località o un luogo della Parte contraente d’origine. Ciò non esclude l’applicazione del presente
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Atto a un’area geografica d’origine, così come descritta all’alinea 1), che costituisce un’area geografica transfrontaliera o parte di questa.
Art. 3 Autorità competente Ogni Parte contraente designa un’entità che sarà responsabile dell’applicazione del presente Atto nel proprio territorio e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale, in conformità con il presente Atto e il Regolamento. La Parte contraente notifica il nome e i recapiti di tale Autorità competente all’Ufficio internazionale, come specifi- cato nel Regolamento.
Art. 4 Registro internazionale L’Ufficio internazionale tiene un registro internazionale per le registrazioni interna- zionali effettuate in virtù del presente Atto, in virtù dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto del 1967 o in virtù di entrambi e preserva altresì i dati relativi a tali registra- zioni internazionali.
Capitolo II: Domanda e registrazione internazionale
Art. 5 Domanda
1. Le domande sono depositate presso l’Ufficio internazionale.
2. Fatto salvo l’alinea 3), la domanda di registrazione internazionale per una denomi- nazione d’origine o un’indicazione geografica è depositata dall’Autorità competente in nome e per conto: i) dei beneficiari; oppure ii) di una persona fisica o giuridica autorizzata, secondo la legislazione della Parte contraente d’origine, a far valere i diritti dei beneficiari o altri diritti relativi alle denominazioni d’origine o alle indicazioni geografiche. 3. a) Restando impregiudicato l’alinea 4), qualora la legislazione della Parte con- traente d’origine lo preveda, la domanda può essere depositata dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all’alinea 2)ii). b) Il punto a) si applica in presenza di una dichiarazione con la quale una Parte contraente afferma che la sua legislazione consente il deposito diretto. Tale dichiarazione può essere resa dalla Parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento succes- sivo. Qualora la dichiarazione sia resa contestualmente al deposito dello stru- mento di ratifica o di adesione, questa ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del presente Atto nella Parte contraente. Qualora la dichiarazione sia resa dopo l’entrata in vigore del presente Atto nella Parte contraente, questa ha effetto tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Direttore generale.
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4. Qualora un’area geografica d’origine corrisponda a un’area geografica transfron- taliera, le Parti contraenti limitrofe possono depositare, in conformità con l’accordo che hanno concluso, una domanda congiunta per il tramite di un’autorità competente designata di comune accordo. 5. Il Regolamento precisa quali dati devono essere indicati obbligatoriamente nella domanda in aggiunta a quelli di cui all’articolo 6.3). 6. Il Regolamento può precisare quali dati possono essere indicati facoltativamente nella domanda.
Art. 6 Registrazione internazionale 1. In seguito alla ricezione di una domanda di registrazione internazionale per una denominazione d’origine o un’indicazione geografica in linea con i requisiti di forma precisati nel Regolamento, l’Ufficio internazionale registra la denominazione d’ori- gine o l’indicazione geografica nel registro internazionale. 2. Fatto salvo l’alinea 3), la data della registrazione internazionale corrisponde alla data in cui la domanda perviene all’Ufficio internazionale.
3. Qualora la domanda non indichi:
i) i dati identificativi dell’Autorità competente o, come previsto dall’articolo 5.3), del richiedente o dei richiedenti; ii) i dati identificativi dei beneficiari e, ove applicabile, della persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii); iii) la denominazione d’origine o l’indicazione geografica per cui è richiesta la registrazione internazionale; iv) il prodotto o i prodotti a cui si applica la denominazione d’origine o l’indica- zione geografica, la data della registrazione internazionale corrisponde a quella in cui l’Ufficio interna- zionale riceve l’ultimo dei dati mancanti. 4. L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all’Autorità competente di ogni Parte contraente. 5. a) Fatto salvo il punto b), una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata è protetta, a decorrere dalla data della registrazione internazionale, in ogni Parte contraente che non abbia rifiutato la protezione in conformità con l’articolo 15 o che abbia inviato all’Ufficio internazionale una notifica di concessione della protezione, come previsto all’articolo 18. b) Ogni Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, in conformità con la propria legislazione nazionale o regionale, una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione. Tale data non è posteriore alla data di scadenza del termine previsto per il rifiuto specificata nel Regola- mento, in conformità con l’articolo 15.1)a).
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Art. 7 Tasse 1. La registrazione internazionale di ogni denominazione d’origine e di ogni indica- zione geografica è soggetta al pagamento della tassa specificata nel Regolamento. 2. Il Regolamento specifica le tasse da pagare per ulteriori iscrizioni nel registro in- ternazionale e per il rilascio di estratti, attestati o altre informazioni riguardanti i con- tenuti della registrazione internazionale. 3. L’Assemblea stabilisce la riduzione delle tasse per determinate registrazioni inter- nazionali di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, in particolare nei casi in cui la Parte contraente d’origine è uno Stato in via di sviluppo o uno degli Stati meno sviluppati.
4. a) Ogni Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore
generale, che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estende alla Parte contraente solo previo pagamento di una tassa a copertura dei costi di esame sostanziale della registrazione internazionale. L’ammontare di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere modificato mediante successive dichiarazioni. Il detto ammontare non può essere supe- riore all’equivalente imposto dalla legislazione nazionale o regionale della Parte contraente al netto dei risparmi risultanti dalla procedura internazionale. Inoltre, la Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Diret- tore generale, l’esistenza di una tassa amministrativa connessa all’utilizzo, da parte dei beneficiari, della denominazione d’origine e dell’indicazione geo- grafica nel suo territorio. b) Il mancato pagamento della tassa individuale è da intendersi, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento, come rinuncia alla protezione nei con- fronti della Parte contraente che prevede la tassa.
Art. 8 Periodo di validità della registrazione internazionale 1. Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata, fermo restando che la pro- tezione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata non è più necessaria qualora la denominazione o l’indicazione in questione non sia più protetta nella Parte contraente d’origine.
2. a) L’Autorità competente della Parte contraente d’origine o, nel caso di cui
all’articolo 5.3), i beneficiari oppure la persona fisica o giuridica di cui all’ar- ticolo 5.2)ii) o l’Autorità competente della Parte contraente d’origine, pos- sono, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio internazionale la radiazione della registrazione internazionale. b) Nel caso in cui la denominazione che costituisce una denominazione d’origine registrata o l’indicazione che costituisce un’indicazione geografica registrata cessi di essere protetta nella Parte contraente d’origine, l’Autorità competente della Parte contraente d’origine richiede la radiazione della registrazione in- ternazionale.
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Capitolo III: Protezione
Art. 9 Impegno a proteggere All’interno del proprio territorio, ogni Parte contraente protegge le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate in virtù delle regole del proprio ordi- namento e della propria prassi giuridica, ma nel rispetto di quanto stabilito dalle di- sposizioni del presente Atto, fatti salvi ogni rifiuto, rinuncia, invalidazione o radia- zione tale da produrre effetti nel suo territorio e fermo restando che le Parti contraenti che non distinguono tra denominazioni d’origine e indicazioni geografiche nella pro- pria legislazione nazionale o regionale non sono tenute a introdurre una tale distin- zione.
Art. 10 Protezione in virtù di disposizioni in vigore presso le Parti contraenti o di altri strumenti 1. Ogni Parte contraente è libera di scegliere il tipo di legislazione in virtù della quale prevedere la protezione stabilita nel presente Atto, a condizione che tale legislazione soddisfi i requisiti sostanziali ivi previsti. 2. Le disposizioni del presente Atto non recano pregiudizio ad alcun’altra protezione garantita dalla Parte contraente alle denominazioni d’origine o indicazioni geografi- che registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali. 3. Nessuna delle disposizioni del presente Atto reca pregiudizio agli obblighi che in- tercorrono tra le Parti contraenti in virtù di altri strumenti internazionali, così come ad alcun diritto conferito alla Parte contraente in virtù di qualsiasi altro strumento inter- nazionale.
Art. 11 Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche registrate 1. In applicazione delle disposizioni del presente Atto in materia di denominazioni d’origine o indicazioni geografiche registrate, ogni Parte contraente mette a disposi- zione i mezzi giuridici necessari per prevenire: a) l’utilizzo della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica: i) in riferimento a prodotti dello stesso tipo rispetto a quelli ai quali la de- nominazione d’origine o l’indicazione geografica si applica, non prove- nienti dall’area geografica d’origine o non conformi con alcun altro re- quisito previsto per l’utilizzo della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, ii) in riferimento a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli ai quali la deno- minazione d’origine o l’indicazione geografica si applica o, in riferi- mento a servizi, qualora tale utilizzo indichi o suggerisca un legame tra quei prodotti o servizi e i beneficiari delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche e ne pregiudichi gli interessi o, se del caso, comprometta, indebolisca o sfrutti la reputazione della denominazione
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d’origine o dell’indicazione geografica nella Parte contraente in modo ingiustificato; b) ogni altra condotta suscettibile di indurre in errore i consumatori sulla vera origine, provenienza o natura dei prodotti. 2. L’alinea 1)a) si applica anche all’utilizzo della denominazione d’origine o indica- zione geografica equivalente alla sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione d’origine o l’indicazione geografica è tradotta o ac- compagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «alla maniera», «imita- zione», «metodo», «prodotto come in», «analogo», «simile» o altre . 3. Restando impregiudicato l’articolo 13.1), una Parte contraente rifiuta o invalida, ex officio e se la sua legislazione lo permette, o su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio successivo qualora l’utilizzo del marchio determini una delle situazioni di cui all’alinea 1).
Art. 12 Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico Fatte salve le disposizioni del presente Atto, le denominazioni d’origine e le indica- zioni geografiche registrate non possono divenire generiche nel territorio di una Parte contraente.
Art. 13 Garanzie rispetto ad altri diritti 1. Le disposizioni del presente Atto non recano pregiudizio a marchi per i quali una domanda di registrazione è stata precedentemente depositata o che sono stati registrati o che si sono imposti tramite l’utilizzo, in buona fede, nel territorio di una Parte con- traente. Qualora la legislazione di una Parte contraente preveda un’eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui il marchio anteriore, in determinate cir- costanze, non possa legittimare il suo titolare ad agire al fine di prevenire che una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia protetta o utilizzata nella stessa Parte contraente, la protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica non limita in alcun modo i diritti conferiti dal marchio. 2. Le disposizioni del presente Atto non recano pregiudizio ai diritti di alcuno all’uti- lizzo, nel corso di operazioni commerciali, del nome proprio o del nome del suo pre- decessore nell’attività commerciale, salvo il caso in cui tale nome è utilizzato in modo da indurre il pubblico in errore. 3. Le disposizioni del presente Atto non recano pregiudizio al diritto di alcuno all’uti- lizzo, nel corso di operazioni commerciali, di una denominazione di varietà vegetale o di razze animali, salvo il caso in cui tale denominazione di varietà vegetale o di razze animali è utilizzata in modo da indurre il pubblico in errore. 4. Qualora una Parte contraente che ha rifiutato gli effetti di una registrazione inter- nazionale in virtù dell’articolo 15 in ragione di un utilizzo fondato su un diritto ante- riore su un marchio o su un altro diritto previsto dal presente articolo notifichi il ritiro di tale rifiuto in virtù dell’articolo 16 o la concessione della protezione in virtù dell’ar- ticolo 18, la protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica che ne deriva non reca pregiudizio a tale diritto o al relativo utilizzo, salvo che la
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protezione sia stata concessa a seguito della radiazione, del mancato rinnovo, della revoca o dell’invalidazione del predetto diritto.
Art. 14 Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso Ogni Parte contraente prevede i mezzi di ricorso necessari per la protezione delle de- nominazioni d’origine e indicazioni geografiche registrate e prevede che, a garanzia della loro protezione, possa essere esercitata un’azione in giudizio da parte di un’au- torità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse, sia questa persona fisica o giuri- dica, pubblica o privata, avendo riguardo della legislazione o della prassi vigenti.
Capitolo IV: Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale
Art. 15 Rifiuto
1. a) Entro il termine specificato nel Regolamento, l’Autorità competente di una
Parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall’Autorità competente ex officio, se ciò è consentito dalla sua legislazione nazionale, o su richiesta di una parte interessata. b) La notifica del rifiuto riporta i motivi sui quali il rifiuto si fonda. 2. La notifica del rifiuto non pregiudica alcun’altra protezione garantita alla denomi- nazione o indicazione in questione, in virtù dell’articolo 10.2), nel territorio della Parte contraente in cui il rifiuto è applicabile. 3. Ogni Parte contraente prevede una possibilità ragionevole, per chiunque subisca gli effetti di una registrazione internazionale, di domandare all’Autorità competente di notificare un rifiuto concernente tale registrazione internazionale. 4. L’Ufficio internazionale registra il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro interna- zionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e comunica la notifica del rifiuto all’Autorità competente della Parte contraente d’origine o, se la domanda è stata de- positata in conformità con l’articolo 5.3), ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) così come all’Autorità competente della Parte con- traente d’origine. 5. Ogni Parte contraente mette a disposizione delle parti che subiscono gli effetti di un rifiuto gli stessi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi previsti per i propri cittadini in caso di rifiuto della protezione di una denominazione d’origine o di un’in- dicazione geografica.
Art. 16 Ritiro del rifiuto Un rifiuto può essere ritirato in conformità con le procedure prescritte nel Regola- mento. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.
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Art. 17 Periodo di transizione 1. Senza pregiudizio di quanto disposto all’articolo 13, una Parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale sulla base di un utilizzo an- teriore, che ha ritirato un rifiuto o che ha notificato il riconoscimento della protezione può, se la propria legislazione lo consente, concordare un periodo di tempo definito, specificato nel Regolamento, per mettere fine a tale utilizzo. 2. La Parte contraente notifica all’Ufficio internazionale il periodo di tempo di cui all’alinea 1), in conformità con le procedure prescritte nel Regolamento.
Art. 18 Notifica di concessione della protezione L’Autorità competente di una Parte contraente può notificare all’Ufficio internazio- nale la concessione della protezione per una denominazione d’origine o un’indica- zione geografica. L’Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazio- nale e procede alla sua pubblicazione.
Art. 19 Invalidazione 1. L’invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una Parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver dato ai beneficiari la possibilità di far valere i loro diritti. Questa possibilità è ugualmente data alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii). 2. La Parte contraente notifica l’invalidazione degli effetti di una registrazione inter- nazionale all’Ufficio internazionale, che iscrive tale invalidazione nel registro e pro- cede alla sua pubblicazione. 3. L’invalidazione non reca pregiudizio ad alcun’altra protezione di cui la denomina- zione o indicazione può beneficiare, in conformità con l’articolo 10.2), nella Parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.
Art. 20 Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale Le procedure relative alla modifica delle registrazioni internazionali e alle altre iscri- zioni nel registro internazionale sono specificate nel Regolamento.
Capitolo V: Disposizioni amministrative
Art. 21 Appartenenza all’Unione di Lisbona Le Parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare quanto gli Stati mem- bri dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967, a prescindere dal fatto che esse siano parti dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967.
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Art. 22 Assemblea dell’Unione particolare 1. a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea quanto gli Stati mem- bri dell’Atto del 1967. b) Ogni Parte contraente può essere rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le delegazioni si fanno carico delle proprie spese.
2. a) L’Assemblea:
i) discute tutte le questioni relative al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione particolare nonché all’applicazione del presente Atto; ii) impartisce al Direttore generale direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione in conformità con l’articolo 26.1), tenendo debitamente conto di ogni osservazione formulata dai membri dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito; iii) modifica il Regolamento; iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale riguar- danti l’Unione particolare e gli impartisce le istruzioni necessarie in me- rito a questioni di competenza dell’Unione particolare; v) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione partico- lare e ne approva i conti di chiusura; vi) adotta i regolamenti finanziari dell’Unione particolare; vii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione particolare; viii) decide quali Stati e quali organizzazioni governative e non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori; ix) adotta gli emendamenti degli articoli 22–24 e 27; x) adotta ogni altra iniziativa appropriata per portare avanti gli obiettivi dell’Unione particolare e assolve ogni altra funzione utile nell’ambito del presente Atto. b) Per quanto riguarda le questioni che interessano anche altre unioni ammini- strate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver preso conoscenza dell’avviso del Comitato di coordinazione dell’Organizzazione. 3. a) La metà dei membri dell’Assemblea che hanno il diritto di voto su una deter- minata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione. b) In deroga al punto a), se, nell’ambito di una sessione, il numero degli Stati membri dell’Assemblea che hanno il diritto di voto su una determinata que- stione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell’Assembla che hanno il diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia, fatta eccezione per le deci- sioni riguardanti la propria procedura, tutte le decisioni hanno effetto solo se le condizioni enunciate di seguito sono soddisfatte. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni agli Stati membri dell’Assemblea che hanno il diritto
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di voto su tale questione e non erano rappresentati e li invita a esprimere per scritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Se, successivamente a tale periodo, il numero dei mem- bri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno uguale al numero dei membri che mancavano per raggiungere il quorum nella ses- sione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo re- sti acquisita la necessaria maggioranza.
4. a) L’Assemblea si impegna a deliberare per consenso.
b) Quando non è possibile arrivare a deliberare per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso: i) ogni Parte contraente che è uno Stato ha a disposizione un voto e vota esclusivamente in suo nome; ii) ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può par- tecipare al voto in luogo dei suoi Stati membri con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti del presente Atto. Nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare al voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto, e viceversa. c) Per questioni riguardanti esclusivamente gli Stati membri dell’Atto del 1967, le Parti contraenti che non sono membri dell’Atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre per questioni riguardanti esclusivamente le Parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto. 5. a) Fatti salvi gli articoli 25.2) e 27.2), le decisioni dell’Assemblea sono prese a una maggioranza di due terzi dei voti espressi. b) Le astensioni non sono considerate voti espressi. 6. a) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, in assenza di circostanze eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo dell’Assemblea generale dell’Organizzazione. b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Diret- tore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea o su ini- ziativa del Direttore generale. c) L’ordine del giorno di ogni sessione è preparato dal Direttore generale.
7. L’Assemblea adotta un regolamento interno.
Art. 23 Ufficio internazionale 1. a) I compiti connessi alla registrazione internazionale come pure gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio interna- zionale. b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell’Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di la- voro da essa istituiti.
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c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rap- presenta. 2. Il Direttore generale e tutti i collaboratori da lui designati prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio di tale organo. 3. a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione in conformità con le direttive dell’Assemblea. b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e or- ganizzazioni non governative internazionali e nazionali ai fini della prepara- zione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione. 4. L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti in virtù del presente Atto.
Art. 24 Finanze 1. Le entrate e le uscite dell’Unione particolare sono riportate nel bilancio dell’Orga- nizzazione in modo obiettivo e trasparente.
2. Le entrate dell’Unione particolare derivano dalle seguenti fonti:
i) tasse riscosse in virtù dell’articolo 7.1) e 2); ii) ricavato della vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale e diritti afferenti a tali pubblicazioni; iii) donazioni, lasciti e sovvenzioni; iv) gli affitti, gli investimenti produttivi e altre entrate, comprese le entrate di- verse; v) contributi speciali delle Parti contraenti o qualsiasi fonte alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate derivanti dalle fonti menzionate ai numeri i)–iv) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell’Assemblea. 3. a) L’ammontare delle tasse menzionate all’alinea 2) è fissato dall’Assemblea su proposta del Direttore generale e in modo tale che, insieme alle entrate deri- vanti da altre fonti di cui all’alinea 2), il bilancio dell’Unione particolare sia sufficiente, in circostanze normali, a coprire le spese dell’Ufficio internazio- nale per il mantenimento del servizio di registrazione internazionale. b) Nel caso in cui l’adozione del bilancio dell’Organizzazione non avvenga prima dell’inizio di un nuovo esercizio, il Direttore generale è autorizzato a sostenere spese ed effettuare pagamenti pari alle spese sostenute e ai paga- menti effettuati nel corso dell’esercizio precedente.
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4. Ai fini della determinazione dei contributi, ogni Parte contraente appartiene alla medesima classe a cui appartiene secondo la Convenzione di Parigi o, se non è una Parte contraente della Convenzione di Parigi, a quella a cui apparterrebbe se ne fosse parte. Le organizzazioni intergovernative sono considerate appartenenti alla classe di contribuzione I (uno), salvo decisione unanime contraria dell’Assemblea. Il contributo è parzialmente ponderato in funzione del numero delle registrazioni della Parte con- traente, su riserva della decisione dell’Assemblea. 5. L’Unione particolare dispone di un fondo d’esercizio costituito dai pagamenti ef- fettuati in anticipo da ogni membro dell’Unione particolare, ove previsto dall’Unione stessa. Se i fondi divengono insufficienti, l’Assemblea può decidere di aumentarli. La proporzione e le modalità dei pagamenti sono decise dall’Assemblea su proposta del Direttore generale. Se l’Unione particolare registra un’eccedenza di entrate rispetto alle uscite nel corso di un qualsiasi esercizio, l’anticipo può essere restituito a ogni membro proporzionalmente al suo pagamento iniziale, su proposta del Direttore ge- nerale e su decisione dell’Assemblea. 6. a) L’accordo di sede concluso con lo Stato sul territorio del quale l’Organizza- zione ha la sua sede prevede che, se il fondo d’esercizio è insufficiente, questo Stato accordi degli anticipi. L’ammontare degli anticipi e le condizioni alle quali sono accordati costituiscono oggetto, in ogni caso, di accordi separati tra lo Stato in questione e l’Organizzazione. b) Lo Stato di cui al punto a) e l’Organizzazione hanno ognuno il diritto di de- nunciare, mediante notifica scritta, l’obbligo di accordare anticipi. La denun- cia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno di notifica. 7. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento fi- nanziario dell’Organizzazione, da uno o più Stati membri dell’Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 25 Regolamento 1. Le modalità di applicazione del presente Atto sono stabilite in maniera dettagliata nel Regolamento.
2. a) L’Assemblea può decidere che talune disposizioni del Regolamento possano
essere emendate soltanto all’unanimità o a maggioranza di tre quarti. b) Per non applicare più, in futuro, il requisito dell’unanimità o della maggio- ranza di tre quarti all’emendamento di una disposizione del Regolamento, è richiesta l’unanimità. c) Per applicare, in futuro, il requisito dell’unanimità o della maggioranza di tre quarti all’emendamento di una disposizione del Regolamento, è richiesta la maggioranza di tre quarti. 3. In caso di divergenze tra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regola- mento, prevalgono le prime.
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Capitolo VI: Revisione ed emendamenti
Art. 26 Revisione 1. Il presente Atto può essere riveduto da conferenze diplomatiche delle Parti con- traenti. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall’Assemblea. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 22–24 e 27 possono essere modificate sia da una conferenza di revisione sia dall’Assemblea in conformità con le disposizioni dell’ar- ticolo 27.
Art. 27 Emendamento di taluni articoli da parte dell’Assemblea 1. a) Le proposte di emendamento degli articoli 22–24 e del presente articolo pos- sono essere presentate da ogni Parte contraente o dal Direttore generale. b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti al- meno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea. 2. L’adozione di qualsiasi emendamento degli articoli di cui all’alinea 1) richiede la maggioranza di tre quarti; tuttavia, l’adozione di qualsiasi emendamento dell’articolo
22 e del presente alinea richiede la maggioranza di quattro quinti.
3. a) Fatta eccezione per i casi in cui si applica il punto b), ogni emendamento degli articoli di cui all’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore gene- rale abbia ricevuto, dai tre quarti delle Parti contraenti che erano membri dell’Assemblea al momento dell’adozione dell’emendamento e che avevano il diritto di voto su tale emendamento, le notifiche scritte di accettazione dell’emendamento in conformità con le rispettive disposizioni costituzionali. b) Un emendamento dell’articolo 22.3) o 4) oppure del presente punto non entra in vigore se, entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell’Assemblea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarlo. c) Ogni emendamento che entra in vigore in conformità con le disposizioni del presente alinea vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui l’emendamento entra in vigore o che lo divengono in seguito.
Capitolo VII: Disposizioni finali
Art. 28 Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto
1. Fatti salvi l’articolo 29 e gli alinea 2) e 3) del presente articolo:
i) ogni Stato membro parte della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il pre- sente Atto e divenirne parte; ii) ogni altro Stato membro dell’Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e divenirne parte qualora dichiari che la sua legislazione è compatibile
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con le disposizioni della Convenzione di Parigi sulle denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e i marchi; iii) qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente Atto e divenirne parte, a condizione che almeno uno dei suoi Stati membri sia parte della Convenzione di Parigi e che tale organizzazione intergovernativa di- chiari che è stata debitamente autorizzata, in conformità con le proprie proce- dure interne, a divenire parte del presente Atto e che, in virtù del proprio trat- tato istitutivo, sia in vigore una legislazione secondo cui è possibile ottenere dei titoli di protezione regionali per le indicazioni geografiche. 2. Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui all’alinea 1) può depositare: i) uno strumento di ratifica, qualora abbia sottoscritto il presente Atto; o ii) uno strumento di adesione, qualora non abbia sottoscritto il presente Atto. 3. a) Fatto salvo il punto b), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a decorrere dalla data in cui tale strumento è depositato. b) La data a decorrere dalla quale è valido il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa presso cui la protezione delle denominazioni d’origine o indicazioni geogra- fiche può essere ottenuta unicamente sulla base di una legge che si applica tra gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa è quella in cui l’orga- nizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di ade- sione, qualora tale data sia posteriore alla data del deposito dello strumento dello Stato in questione. Tuttavia, il presente punto non si applica agli Stati parte dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967 e non pregiudica l’appli- cazione dell’articolo 31 nei confronti di tali Stati.
Art. 29 Data a decorrere dalla quale sono valide le ratifiche e le adesioni 1. Ai fini del presente articolo, sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione che sono stati depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 28.1) e che, in merito alla data di validità, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 28.3). 2. Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte di cinque Parti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 28, dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 3. a) Tutti gli Stati e tutte le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente Atto ne sono vincolati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. b) Tutti gli altri Stati e tutte le altre organizzazioni intergovernative sono vinco- lati dal presente Atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure a decorrere da qualsiasi data posteriore indi- cata in tale strumento.
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4. Nel territorio dello Stato aderente e, qualora la Parte contraente sia un’organizza- zione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell’orga- nizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente Atto si applicano alle deno- minazioni d’origine e alle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale Atto nel momento in cui l’adesione ha effetto, fatti salvi l’articolo 7.4) e le disposizioni del capitolo IV, che si applicano mutatis mutandis. Lo Stato aderente o l’organizzazione intergovernativa aderente può ugualmente, allegando una dichiarazione al proprio strumento di ratifica o di adesione, indicare che i termini di cui all’articolo 15.1) e all’articolo 17 sono prorogati in conformità con le procedure prescritte nel Regola- mento a tale riguardo.
Art. 30 Divieto di riserve Non sono ammesse riserve al presente Atto.
Art. 31 Applicazione dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto del 1967 1. Per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati che sono al contempo parte del presente Atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967, si applica unicamente il presente Atto. Tuttavia, relativamente alle registrazioni internazionali delle denominazioni d’origine che hanno effetto in virtù dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967, gli Stati riconoscono una protezione non inferiore a quella prevista dall’Accordo di Li- sbona o dall’Atto del 1967. 2. Tutti gli Stati che sono al contempo parte del presente Atto e dell’Accordo di Li- sbona o dell’Atto del 1967 continuano ad applicare l’Accordo di Lisbona o l’Atto del 1967, a seconda dei casi, nell’ambito dei rapporti con gli Stati parte dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967 ma non del presente Atto.
Art. 32 Denuncia 1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto tramite notifica al Direttore generale. 2. La denuncia inizia ad avere effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a decorrere da qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Essa non incide sull’applicazione del presente Atto alle domande pendenti e alle regi- strazioni internazionali in vigore, per la Parte contraente denunciante, al momento in cui la denuncia ha effetto.
Art. 33 Lingue del presente Atto; firma
1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba,
cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tali testi facenti parimenti fede. b) I testi ufficiali sono allestiti dal Direttore generale, dopo consultazione dei governi interessati, nelle altre lingue indicate dall’Assemblea. 2. Il presente Atto è aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per un anno a decorrere dalla sua adozione.
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Art. 34 Depositario Il Direttore generale è il depositario del presente Atto.
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Dichiarazioni concordate:
Dichiarazione concordata in merito all’articolo 11 paragrafo 2 Ai fini del presente Atto, resta inteso che, qualora alcuni elementi della denomina- zione o indicazione che costituiscono denominazione d’origine o indicazione geogra- fica abbiano carattere generico nella Parte contraente d’origine, la loro protezione ai sensi di tale alinea non è richiesta nelle altre Parti contraenti. Per garantire maggiore certezza del diritto, un rifiuto o un’invalidazione di un marchio o l’identificazione di una violazione, nel territorio delle Parti contraenti secondo quanto stabilito dall’arti- colo 11, non può fondarsi sul carattere generico.
Dichiarazione concordata in merito all’articolo 12 Ai fini del presente Atto, resta inteso che l’articolo 12 non reca pregiudizio all’appli- cazione delle disposizioni del presente Atto riguardanti l’utilizzo anteriore, alla luce del fatto che, prima della registrazione internazionale, la denominazione o indicazione che costituisce denominazione d’origine o indicazione geografica già può, in tutto o in parte, acquisire il carattere generico in una Parte contraente diversamente da quanto non avvenga nella Parte contraente d’origine, dal momento che, per esempio, la de- nominazione o indicazione, o parte di essa, è identica ad un termine d’uso comune come il nome comune di un prodotto o servizio in uso nella Parte contraente in que- stione o al nome corrente di una varietà di uva in uso nella Parte contraente in que- stione.
Campo d’applicazione il 1° dicembre 2021 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Albania 26 giugno 2019 A 26 febbraio 2020 Cambogia* 9 marzo 2018 A 26 febbraio 2020 Corea del Nord 8 ottobre 2019 A 26 febbraio 2020 Francia 21 gennaio 2021 21 aprile 2021 Laos 20 novembre 2020 A 20 febbraio 2021 Oman 30 marzo 2021 A 30 giugno 2021 Samoa* 2 ottobre 2019 A 26 febbraio 2020 Svizzera 31 agosto 2021 A 1° dicembre 2021 Ungheria 10 giugno 2021 10 settembre 2021 Unione europea (UE)* 26 novembre 2019 A 26 febbraio 2020 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e inglese si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellet- tuale: https://www.wipo.int/treaties/fr/index.html o richiedere alla Direzione del diritto in- ternazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.