AS 2021 75
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) (Carcerazione di sicurezza nel quadro di una procedura indipendente successiva)
Modifica del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20191, decreta:
I Il Codice di procedura penale2 è modificato come segue:
Art. 364a Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva 1 L’autorità cui compete l’avvio della procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria indipendente successiva può far arrestare il condannato se vi è seriamente da attendersi che: a. contro di lui sarà disposta l’esecuzione di una sanzione privativa della libertà; e b. egli:
1. si sottrarrà all’esecuzione, o
2. commetterà nuovamente un crimine o un grave delitto.
2 La procedura è retta per analogia dagli articoli 222–228.
3 L’autorità competente trasmette quanto prima gli atti corrispondenti, unitamente alla sua richiesta, al giudice cui compete la decisione indipendente successiva.
Art. 364b Carcerazione di sicurezza durante il procedimento giudiziario 1 Chi dirige il procedimento può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all’articolo 364a capoverso 1.