AS 2021 750
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) . Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 3 novembre 2021 (RU 2021 653; RS 818.102.2)
Art. 12 cpv. 2 lett. b
Invece di: b. per i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3, i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3 e i certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a: un’indicazione sulla validità temporanea e locale del certificato secondo l’allegato 4a numero 3.
Leggasi: b. per i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3, i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3 e i certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a: un’indicazione sulla validità temporanea e locale del certificato secondo l’allegato 1 numero 4.
2021-3851 RU 2021 750
Ordinanza sui certificati COVID-19. Correzione RU 2021 750
N. V cpv. 2 e 3 Invece di:
2 L’articolo 15 capoverso 3 entra in vigore il 30 novembre 2021.
3 Gli articoli 1 lettera a numero 4, 21a–21c e l’allegato 4a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 nonché l’articolo 10 capoverso 3 e l’allegato 1 numero 2 lettera e dell’or- dinanza COVID-19 situazione particolare entrano in vigore il 14 dicembre 2021.
Leggasi: 2 Gli articoli 12 capoverso 2 lettera b («i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3,»), 15 capoverso 3 e 25 capoverso 2 lettera a entrano in vigore il 30 novembre 2021. 3 Gli articoli 1 lettera a numero 4, 12 capoverso 2 lettera b («e i certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a»), 21a–21c, 25 capoverso 2 lettera c e l’allegato 4a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 nonché l’articolo 10 capoverso 3 e l’allegato 1 numero 2 lettera e dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare entrano in vigore il 14 dicembre 2021.
24 novembre 2021 Cancelleria federale