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AS 2021 758

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Modifica del 18 dicembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 20191, decreta:

I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 50a capoverso 1 lettera bbis, 50c, rubrica, capoverso 1, frase introdut- tiva e capoverso 3, 71 capoverso 4 lettera a, 93bis capoverso 1 «numero d’assicurato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero AVS».

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di par- ticolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i com- piti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per: g. assegnare o verificare il numero AVS.

Art. 50c cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

2 Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

b. nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo si- stematicamente al di fuori dell’AVS.

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Abrogati

Art. 87 ottavo comma, 88 quarto comma e 89 Abrogati

Titolo dopo l’art. 153a Parte quarta: Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS

Art. 153b Definizione Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 50c si intende il col- legamento del numero AVS, in forma integrale, parziale o modificata, con dati perso- nali raccolti in forma strutturata.

Art. 153c Aventi diritto 1 Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS: a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:

1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,

2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,

3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali,

4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appar-

tengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono con- feriti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS,

5. le istituzioni di formazione;

b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione; c. gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto col- lettivo di lavoro di obbligatorietà generale. 2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.

3 RS 221.229.1

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Art. 153d Misure tecniche e organizzative Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il nu- mero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative: a. l’accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente; b. è designato un responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS; c. le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell’ambito della forma- zione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l’adempimento dei compiti ed essere comunicato sol- tanto in conformità alle prescrizioni legali; d. sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pub- blica; e. è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.

Art. 153e Analisi dei rischi 1 Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati: a. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi ge- stite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di forma- zione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione pri- vate di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b; b. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capo- verso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applica- bile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS. 2 Per gli scopi dell’analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è uti- lizzato sistematicamente il numero AVS.

Art. 153f Obbligo di collaborazione Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:

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a. comunicano all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS; b. permettono all’Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, met- tono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo; c. apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall’Ufficio centrale di com- pensazione.

Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a co- municare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e: a. la comunicazione è necessaria affinché possano adempiere i loro compiti, in particolare verificare il numero AVS; b. la comunicazione è indispensabile affinché il destinatario possa adempiere i suoi compiti legali; o c. nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso alla comuni- cazione.

Art. 153h Emolumenti Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l’Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all’utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta 1 Chi utilizza sistematicamente il numero AVS senza esservi autorizzato secondo l’ar- ticolo 153c capoverso 1 è punito con una pena pecuniaria. 2 Chi utilizza il numero AVS senza adottare le misure tecniche o organizzative di cui all’articolo 153d è punito con la multa.

3 L’articolo 79 LPGA4 è applicabile.

4 RS 830.1

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Titolo prima dell’art. 154 Parte quinta: Disposizioni finali

II Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020 I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente adottano entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020 le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (cifra I) o la modifica della LAVS nel quadro della legge federale del 25 set- tembre 20206 sulla protezione dei dati (allegato 2, n. 5), all’entrata in vigore della seconda di queste modifiche o in caso di entrata in vigore simultanea, la disposizione qui appresso della LAVS avrà il tenore seguente:

Art. 49b cpv. 1, frase introduttiva e lett. g 1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di par- ticolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla pre- sente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per: g. assegnare o verificare il numero AVS.

5 RS 831.10 6 RS 235.1; FF 2020 6695

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V

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

il 10 aprile 20217.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

7 FF 2020 8731

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20038 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 3 capoverso 5 «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».

2 Nell’articolo 9 capoversi 1 lettera h e 2 lettera g «numero d’assicurato AVS» è so- stituito con «numero AVS».

2. Codice civile9

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 48 capoverso 2 numero 2 «numero di assicurato» è sostituito con «nu- mero AVS». 2 Nell’articolo 89a capoverso 6 numero 5a «numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti» è sostituito con «numero AVS». 3 Negli articoli 89a capoverso 7 numero 2, 949b10 capoversi 1 e 2 nonché 949c11 «nu- mero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

3. Codice delle obbligazioni12

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 928c, titolo marginale nonché capoversi 1 e 2, «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

8 RS 142.51 9 RS 210

10 RU 2018 4017; non ancora in vigore.

11 RU 2018 4017; non ancora in vigore.

12 RS 220

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4. Legge del 2 aprile 190813 sul contratto d’assicurazione

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 47a, titolo marginale, «numero d’assicurato dell’assicurazione vec- chiaia e superstiti (AVS)» è sostituito con «numero AVS». 2 Nell’articolo 47a, corpo del testo, «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

5. Legge federale del 24 marzo 200014 sul trattamento di dati personali

in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Abrogati

6. Legge federale del 18 dicembre 202015 sul trattamento dei dati

personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 3 cpv. 2 2 Il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) serve allo scambio elet- tronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 22 cpv. 2 2 Il numero AVS di cui all’articolo 50c LAVS17 serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

7. Legge del 17 giugno 201618 sul casellario giudiziale

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 3 capoverso 2 lettera l, 10 capoversi 4 e 5, 13, rubrica e capoversi 1 e 2, frase introduttiva e lettera b, nonché 4, 17 capoverso 1 lettera a, 23 capoverso 1

13 RS 221.229.1

14 RU 2000 1915; privo d’oggetto.

15 RS 235.2 16 RS 831.10 17 RS 831.10 18 RS 330; FF 2016 4315

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lettera d, 59 capoverso 3, 62 capoverso 3, 63 capoverso 1, 65 capoversi 1 e 2, 66 ca- poverso 2, nonché 70 capoverso 4 lettera b «numero d’assicurato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero AVS».

8. Legge del 13 dicembre 200219 sulla formazione professionale

Abrogata

9. Legge del 4 ottobre 199120 sui PF

Abrogato

10. Legge federale del 19 giugno 201521 sui sistemi d’informazione della

Confederazione nel campo dello sport

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 9 lettera b e 22 lettera a numero 2 e lettera b numero 2 «numero d’as- sicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. b Abrogata

11. Legge del 23 giugno 200622 sull’armonizzazione dei registri

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 6 lettera a «numero di assicurazione» è sostituito con «numero AVS».

2 Negli articoli 13 capoverso 1 e 17 capoversi 1 e 3 «numero di assicurato» è sosti- tuito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero AVS».

19 RS 412.10 20 RS 414.110 21 RS 415.1 22 RS 431.02

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12. Legge federale del 18 giugno 201023 sul numero d’identificazione

delle imprese

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 11 capoverso 6 «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

Art. 6a Identificatore personale nel registro IDI L’UST può comunicare il numero AVS ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistema- ticamente il numero AVS, se questo è necessario per identificare la persona in-teres- sata nel registro IDI.

13. Legge militare del 3 febbraio 199524

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 11 capoverso 1 «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «nu- mero AVS».

14. Legge federale del 3 ottobre 200825 sui sistemi d’informazione

militari

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera b «numero d’assicurato dell’assicurazione vec- chiaia e superstiti (numero d’assicurato AVS)» è sostituito con «numero AVS». 2 Negli articoli 16 capoverso 3 lettera d, 134 lettera a, 140 lettera a, 143c lettera c, 179e capoverso 2 lettere b e c numero 1 nonché 179i lettera b «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

15. Legge del 20 giugno 199726 sulle armi

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 32b capoversi 2 lettera a, 3 lettere a, b nonché c, 7 e 32j capoverso 2 «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

23 RS 431.03 24 RS 510.10 25 RS 510.91 26 RS 514.54

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Art. 32abis Comunicazione del numero AVS Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 32a capoversi 2 e 3 comunicano all’Ufficio centrale i numeri AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini della loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.

16. Legge federale del 24 marzo 200628 sulla radiotelevisione

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 69g capoverso 5 «numero d’assicurato» è sostituito con «nu- mero AVS».

17. Legge federale del 20 dicembre 201929 sulla protezione della

popolazione e sulla protezione civile

Art. 93 cpv. 5 Abrogato

18. Legge del 12 giugno 200930 sull’IVA

Art. 76 cpv. 2 Abrogato

19. Legge federale del 14 dicembre 199031 sull’imposta federale diretta

Abrogato

27 RS 831.10 28 RS 784.40 29 RS 520.1 30 RS 641.20 31 RS 642.11

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20. Legge federale del 14 dicembre 199032 sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 39 cpv. 4 Abrogato

21. Legge federale del 18 dicembre 201533 sullo scambio automatico

internazionale di informazioni a fini fiscali

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 20 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. f

1 Nella presente legge s’intende per:

f. numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: il numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

22. Legge federale del 12 giugno 195935 sulla tassa d’esenzione

all’obbligo militare

Art. 22 cpv. 6 Abrogato

23. Legge del 23 giugno 200636 sulle professioni mediche

Abrogato

32 RS 642.14 33 RS 653.1 34 RS 831.10 35 RS 661 36 RS 811.11

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Art. 53 cpv. 3 3 Il numero AVS non è accessibile al pubblico; è a disposizione unicamente del ser- vizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

24. Legge federale del 30 settembre 201637 sulle professioni sanitarie

Art. 24 cpv. 3 3 Nel registro si utilizza sistematicamente il numero AVS al fine di identificare in modo univoco le persone registrate e aggiornare i dati personali.

Art. 26 cpv. 3 3 Il numero AVS non è accessibile al pubblico; è a disposizione unicamente del ser- vizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

25. Legge federale del 19 giugno 201538 sulla cartella informatizzata del

paziente

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 4 capoverso 3 e 5 capoverso 2 «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

26. Legge del 6 ottobre 199539 sul servizio civile

Abrogato

27. Legge federale del 19 giugno 195940 sull’assicurazione per

l’invalidità

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 66 «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

37 RS 811.21 38 RS 816.1 39 RS 824.0 40 RS 831.20

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28. Legge federale del 6 ottobre 200641 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 26 cpv. 1 lett. c–f 1 Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS42, incluse le eventuali deroghe alla LPGA43, che disciplinano: c. il numero AVS (art. 50c LAVS); d. l’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153i LAVS); e. Abrogata f. Abrogata

29. Legge federale del 25 giugno 198244 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 48 capoverso 4 e 49 capoverso 2 numeri 6b, 25a e 25b, nonché negli articoli 85a lettera f e 86a capoverso 2 lettera bbis «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

30. Legge del 17 dicembre 199345 sul libero passaggio

Sostituzione di un’espressione

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Negli articoli 24c lettera b e 25 «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

31. Legge federale del 18 marzo 199446 sull’assicurazione malattie

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 42a capoverso 1 «numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)» è sostituito con «numero AVS».

41 RS 831.30 42 RS 831.10 43 RS 830.1 44 RS 831.40 45 RS 831.42 46 RS 832.10

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2 Negli articoli 83, 84 lettera h e 84a capoverso 1 lettera bbis «numero d’assicurato dell’AVS» e «numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti» sono so- stituiti con «numero AVS».

32. Legge federale del 20 marzo 198147 sull’assicurazione contro

gli infortuni

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 60a, 96 lettera g e 97 capoverso 1 lettera bbis «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

33. Legge federale del 19 giugno 199248 sull’assicurazione militare

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 94a lettera e e 95a capoverso 1 lettera abis «numero d’assicurato del- l’AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 81 cpv. 3 Abrogato

34. Legge del 25 settembre 195249 sulle indennità di perdita

di guadagno

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 21 capoverso 2, primo periodo, «numero d’assicurato» è sostituito con «numero AVS».

35. Legge del 24 marzo 200650 sugli assegni familiari

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 21b capoverso 2, secondo periodo, e 25 lettera f «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

47 RS 832.20 48 RS 833.1 49 RS 834.1 50 RS 836.2

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Art. 25 lett. g Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA51, si applicano per analogia: g. all’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153i LAVS).

36. Legge del 25 giugno 198252 sull’assicurazione contro

la disoccupazione

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 96, 96b capoverso 153 lettera j e 97a capoverso 1 lettera bbis «numero d’assicurato dell’AVS» è sostituito con «numero AVS».

37. Legge federale del 25 marzo 197754 sugli esplosivi

Art. 14 cpv. 6 Abrogato

38. Legge federale del 19 marzo 197655 sulla cooperazione allo sviluppo

e l’aiuto umanitario internazionali

Abrogata

39. Legge federale del 25 settembre 202056 sui precursori di sostanze

esplodenti

Art. 26 Uso del numero AVS 1 Fedpol e le autorità autorizzate ad accedere al sistema d’informazione in virtù del- l’articolo 24 capoverso 1 sono legittimati a utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194657 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

51 RS 830.1 52 RS 837.0 53 FF 2020 6695 54 RS 941.41 55 RS 974.0 56 RS 941.42; FF 2020 6827 57 RS 831.10

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2 Il numero AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altri sistemi d’in- formazione nei quali il numero d’assicurato è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero AVS sia retto da una legge federale. 3 Le autorità competenti comunicano a fedpol il numero AVS ai fini di un suo uso nel sistema d’informazione.

40. Legge federale del 18 dicembre 202058 sulla sicurezza

delle informazioni

Art. 20 cpv. 3 3 Come identificatore di persone possono inoltre utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194659 sull’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 45 cpv. 4 lett. a

4 Il sistema d’informazione contiene i dati seguenti:

a. dati sull’identità delle persone da sottoporre al controllo o controllate, com- preso il numero AVS e il numero del passaporto;

58 RS 126, FF 2020 8755 59 RS 831.10

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