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AS 2021 771

Ordinanza generale sugli emolumenti

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti è modificata come se- gue:

Art. 1 cpv. 3 3 La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effet- tuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.

Art. 3 Nessuna riscossione di emolumenti

1 È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

a. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure b. si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni. 2 L’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità. 3 Le unità dell’Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti.

Art. 4, rubrica e cpv. 1 Base di calcolo per i disciplinamenti degli emolumenti 1 Il calcolo degli emolumenti è disciplinato in modo che il provento totale dei mede- simi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa.

1 RS 172.041.1

2021-3882 RU 2021 771

Emolumenti. O generale RU 2021 771

Art. 5, rubrica Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti

Art. 5a Consultazione della Sorveglianza dei prezzi nei disciplinamenti degli emolumenti Quando prepara proposte volte a emanare o modificare disciplinamenti degli emolumenti, l’unità amministrativa responsabile invita la Sorveglianza dei prezzi a esprimere un parere entro un congruo termine.

Art. 12 cpv. 3 e 5 3 Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa in- dica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito. 5 Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplina- mento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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