AS 2021 785
AS 2021 785
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 29 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 23 capoverso 2 e 33 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19; visto l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 giugno 20212 COVID-19 situazione particolare, ordina:
I Gli allegati 1 e 5 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II L’allegato 2 dell’ordinanza del 23 giugno 2021 COVID-19 situazione particolare è modificato come segue:
N. 2 lett. a Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall’obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b): a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 o di test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico: dall’11° al 365° giorno dalla conferma del contagio;
2021-3893 RU 2021 785
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 785
III La presente ordinanza entra in vigore il 30 novembre 2021 alle ore 00.003.
29 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
3 Pubblicazione urgente del 29 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 785
Allegato 1
Contenuto generale dei certificati COVID-19
N. 2 lett. a a. Paese in cui è stato somministrato il vaccino o eseguito il test oppure, se questa informazione non è disponibile e la vaccinazione o il test è stato eseguito da un’organizzazione internazionale, un codice riconosciuto a livello internazionale per questa organizzazione.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 785
Allegato 5 (art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
N. 2.2 2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Nuova Zelanda – Singapore – Togo