AS 2021 787
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 29 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giu- gno 2021 è modificato come segue:
N. 1
1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus
immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2) Angola Australia Belgio Botswana Canada Cechia Danimarca Egitto Eswatini Giappone
1 RS 818.101.27
2021-3961 RU 2021 787
Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 787
Hong Kong Israele Lesotho Malawi Mozambico Namibia Nigeria Paesi Bassi (Regno dei) Portogallo Regno Unito Sudafrica Zambia Zimbabwe
II La presente ordinanza entra in vigore il 30 novembre 2021 alle ore 00.002.
29 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2 Pubblicazione urgente del 29 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).