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AS 2021 79

AS 2021 79

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 9 febbraio 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore l’11 febbraio 20213.

9 febbraio 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente del 10 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-0356 RU 2021 79

Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2021 79 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI

Allegato 1 (art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 49

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

49. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 ago-

n. 798/2008 sto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/130, GU L 40 del 4.2.2021, pag. 16.

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