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AS 2021 792

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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del 17 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese.

Art. 2 lett. l l. è trasporto non commerciale qualsiasi trasporto su strada:

1. per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta,

2. che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il condu-

cente del veicolo o per terzi, e

3. che non sia legato a un’attività professionale o commerciale.

Art. 4 cpv. 1 lett. h e j, nonché 2 lett. f

1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per trasporti non commerciali di cose; j. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività professionale, a condizione che:

1. i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km

dalla sede dell’impresa,

1 RS 822.221

2021-3785 RU 2021 792

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2. la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro set-

timanale, e

3. il trasporto non sia effettuato per conto terzi.

2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: f. veicoli impiegati da maestri conducenti o centri di formazione periodica nel quadro della formazione pratica di guida o della formazione periodica pratica, a condizione che durante queste corse non vengano effettuati trasporti com- merciali di persone o cose;

Art. 9 cpv. 2 2 Il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore (periodo di riposo gior- naliero regolare). Se di durata complessiva di almeno 12 ore, può essere suddiviso in due parti. La prima deve avere una durata ininterrotta di almeno 3 ore e la seconda di almeno 9 ore.

Art. 11 cpv. 1 e 6–8 1 Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare due periodi di riposo setti- manale di almeno 45 ore ciascuno (periodo di riposo settimanale regolare). 6 In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotti possono essere effettuati nel vei- colo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti. I periodi di riposo settimanale regolari e quelli superiori a 45 ore a compensazione di periodi di riposo settimanale ridotti non possono essere effettuati a bordo del veicolo. Essi devono essere trascorsi in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e che sia dotato di opportune attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. 7 In deroga al capoverso 2, i due periodi di riposo possono essere ridotti a 24 ore se:

a. il conducente effettua trasporti internazionali di cose; b. i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi iniziano al di fuori dello Stato di domicilio del conducente e della sede dell’impresa; e c. nel corso di quattro settimane consecutive sono effettuati almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due regolari. 8 Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti di cui al capoverso 7, il successivo periodo di riposo settimanale regolare deve essere preceduto da un periodo di riposo a compensazione dei due suddetti periodi ridotti. Il periodo a compensazione e il successivo periodo di riposo settimanale rego- lare devono essere presi in una sola volta.

Art. 11d Trasporti combinati 1 Il periodo durante il quale il conducente accompagna un veicolo trasportato a bordo di un traghetto o di un treno è considerato tempo di disponibilità. Il conducente può

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conteggiare questo tempo come periodo di riposo giornaliero o settimanale se dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi. 2 Se il tempo trascorso durante il trasporto combinato è conteggiato come periodo di riposo giornaliero regolare o settimanale ridotto, il conducente può interromperlo al massimo due volte se la durata complessiva delle interruzioni non supera l’ora. 3 Se il tempo trascorso durante il trasporto combinato è conteggiato come periodo di riposo settimanale regolare, il conducente può interromperlo al massimo due volte se: a. la durata prevista del viaggio è pari ad almeno otto ore; b. la durata complessiva delle interruzioni non supera l’ora; e c. dispone di una cuccetta a bordo del traghetto o del treno.

Deroghe in caso d’emergenza e in circostanze eccezionali 1bis Nella misura in cui la sicurezza della circolazione stradale lo consente, in circo- stanze eccezionali il conducente può derogare agli articoli 5 capoversi 1 e 2 e 9 capo- verso 1 e superare il periodo di guida giornaliero e settimanale fino a: a. un’ora, al fine di raggiungere la sede dell’impresa o il proprio domicilio per effettuare un periodo di riposo settimanale; b. due ore, al fine di raggiungere la sede dell’impresa o il proprio domicilio per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare, a condizione di aver os- servato una pausa di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo. 1ter Ogni eventuale estensione del tempo di guida deve essere compensata da un pe- riodo di riposo equivalente. Quest’ultimo deve essere effettuato assieme a un periodo di riposo giornaliero o settimanale senza interruzione entro la fine della terza setti- mana successiva alla settimana in questione.

1 Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni:

f. all’inizio della prima sosta utile dopo aver attraversato il confine di Stato: il Paese in cui è entrato.

1 Il conducente deve inserire nel tachigrafo il Paese d’inizio e di fine dell’attività professionale. All’inizio della prima sosta utile dopo aver attraversato il confine di Stato, deve inoltre inserire il Paese in cui è entrato. L’inserimento non è necessario se il tachigrafo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automa- ticamente queste informazioni.

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1 Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 56 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3). 3 Se guida alternativamente un veicolo con tachigrafo analogico e un veicolo con ta- chigrafo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all’autorità d’esecuzione: b. i dischi, i fogli speciali di cui all’articolo 14b capoverso 4 e gli estratti secondo l’articolo 14b capoverso 5 dei precedenti 56 giorni durante i quali ha guidato un veicolo;

1bis Il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi, nell’arco di quattro settimane consecutive e al fine di effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore, possa ritornare: a. nella sede dell’impresa da cui normalmente dipende e dove inizia il suo periodo di riposo settimanale; oppure b. al proprio domicilio. 1ter Laddove il conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 7, il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in modo che questi possa ritornare, già prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione: a. nella sede dell’impresa da cui normalmente dipende e dove inizia il suo pe- riodo di riposo settimanale; oppure b. al proprio domicilio.

Inserire prima del titolo della sezione 6

Art. 20a Conducenti del servizio invernale 1 In deroga all’articolo 9 capoverso 1, in casi imprevisti e motivati, una volta a setti- mana l’arco di tempo nel quale deve essere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero può essere prorogato a 30 ore per i conducenti: a. impiegati alla guida di veicoli del servizio invernale; b. operanti esclusivamente nel traffico interno; e c. soggetti alle prescrizioni della presente ordinanza.

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2 Nei casi di cui al capoverso 1 vigono le seguenti disposizioni:

a. il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore; b. non si applica l’articolo 9 capoverso 2; c. il conducente deve effettuare un periodo di riposo settimanale regolare nella settimana in cui si avvale dell’eccezione di cui al capoverso 1. 3 L’eccezione di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche ai conducenti chia- mati a svolgere un intervento del servizio invernale che viene annullato quando non è più possibile effettuare un periodo di riposo giornaliero secondo l’articolo 9 capoversi

1 e 3.

4 Il conducente deve annotare il servizio svolto avvalendosi dell’eccezione di cui al capoverso 1 su un foglio speciale in conformità con l’articolo 14b capoverso 4 o su un estratto ai sensi dell’articolo 14b capoverso 5.

Art. 21 cpv. 3 3 Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19–20a) è punito con la multa.

II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 L’articolo 14b capoverso 1 entra in vigore il 2 febbraio 2022.

3 L’articolo 14c capoversi 1 e 3 lettera b entra in vigore il 31 dicembre 2024.

17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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