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AS 2021 793

Ordinanza sulle fondazioni d’investimento

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)

Modifica del 17 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111 sulle fondazioni d’investimento è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1 lett. c

1 Necessitano dell’esame preliminare da parte dell’autorità di vigilanza:

c. l’emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nei settori degli immobili all’estero, delle infrastrut- ture, del private debt Svizzera o del private equity Svizzera di cui all’arti- colo 53 capoverso 1 lettera dter OPP 22 o degli investimenti alternativi.

Art. 19 Impegni all’investimento (art. 53k lett. e LPP) 1 Nel caso dei gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investi- menti alternativi, gli statuti o il regolamento possono autorizzare la fondazione ad accettare gli impegni vincolanti all’investimento di un importo fisso. 2 Se prevedono questa possibilità, disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti dagli impegni all’investimento. 3 L’autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo agli impegni all’investimento.

2021-3787 RU 2021 793

Fondazioni d’investimento. O RU 2021 793

Art. 30 cpv. 1, secondo periodo 1 ... In singoli casi motivati l’autorità di vigilanza può, in virtù dell’articolo 26 capo- verso 9, concedere deroghe a gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili all’estero, delle infrastrutture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi.

Art. 32 cpv. 2 lett. b

2 Esse sono ammesse esclusivamente:

b. nei gruppi d’investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d’investimento è comprovata nell’ambito della proce- dura d’esame preliminare.

Art. 37 cpv. 2, primo periodo 2 Per i gruppi d’investimento che operano nei settori degli immobili, delle infrastrut- ture, del private debt Svizzera, del private equity Svizzera, degli investimenti alterna- tivi o delle obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all’articolo 21 ca- poverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. ...

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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