AS 2021 796
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
Modifica del 17 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° aprile 19921 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consuma- tori è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Possono essere concessi aiuti finanziari alle seguenti organizzazioni di consumatori:
a. Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); b. Fédération romande des consommateurs (FRC); c. Schweizerisches Konsumentenforum (kf); d. Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).
Art. 4a Riduzione degli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 1 Se dai conti annuali dell’anno precedente risulta che il capitale proprio delle orga- nizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1, comprese le riserve libere e le riserve vincolate, ammonta a più del 50 per cento delle spese annuali dell’anno precedente, dagli aiuti finanziari viene dedotto l’importo che supera tale percentuale massima. 2 Se il superamento dell’importo massimo di cui al capoverso 1 è da ricondurre a cir- costanze occasionali, in casi motivati la riduzione degli aiuti finanziari può non essere applicata.
1 RS 944.05
2021-3811 RU 2021 796
Aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. O RU 2021 796
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
17 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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