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AS 2021 798

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 30 agosto 2021

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 80f Bollettino del segretariato generale 1 Il bollettino del segretariato generale è un bollettino d'informazione del Tribu- nale federale.

2 I destinatari del bollettino del segretariato generale sono:

a. i membri e gli impiegati del Tribunale federale; b. su richiesta: gli ex membri del Tribunale federale; c. su richiesta: gli ex impiegati del Tribunale federale che lavoravano al Tribu- nale federale al momento del pensionamento. 3 Il bollettino del segretariato generale è volto in particolare a informare i destinatari di cui al capoverso 2: a. sui progetti in corso al Tribunale federale; b. su questioni organizzative riguardanti il Tribunale federale; c. sull'elezione di nuovi membri e sull'assunzione di nuovi collaboratori del Tri- bunale federale; d. su eventi particolari come compleanni, anzianità di servizio, promozioni, na- scite, matrimoni deli attuali ed ex membri e impiegati del Tribunale federale. 4 Il bollettino del segretariato generale può contenere, nei limiti previsti al capoverso 3 lettere a-d, dati personali concernenti gli attuali, futuri ed ex membri e impiegati del Tribunale federale. Non contiene dati personali degni di particolare protezione.

1 RS 172.220.114

2021-3807 RU 2021 798

Personale del Tribunale federale. O RU 2021 798

5 I dati personali di cui al capoverso 4 comprendono in particolare:

a. cognomi e nomi; b. titolo; c. data di nascita; d. funzione; e. corte o servizio; f. numero di telefono; g. dati concernenti un cambiamento d'ufficio; h. dati concernenti un cambiamento di corte; i. dati concernenti la partenza dal Tribunale federale. 6 La pubblicazione dei seguenti dati personali nel bollettino del segretariato generale necessita il consenso della persona interessata: a. i futuri impiegati del Tribunale federale:

1. ritratto fotografico,

2. dati concernenti l'impiego precedente;

b. dati concernenti una promozione; c. dati concernenti l'anzianità di servizio; d. dati concernenti il matrimonio (data, nome del coniuge); e. dati concernenti le nascite (data, nome del figlio); f. compleanno tondo e semitondo degli ex impiegati del Tribunale federale. 7 Il contenuto del bollettino del segretariato generale viene trattato in modo confiden- ziale dai destinatari di cui al capoverso 2. 8 Il contenuto del bollettino del segretariato generale può essere messo a disposizione dei destinatari di cui al capoverso 2 mediante una procedura di richiamo protetta da password.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

30 agosto 2021 In nome del Tribunale federale svizzero: La presidente, Martha Niquille Il segretario generale, Paul Tschümperlin

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