AS 2021 806
Ordinanza del DEFR del 1° dicembre 2021 concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata
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Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata
del 1° dicembre 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 58 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20162 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’ammissione a cicli di studio delle scuole universi- tarie professionali con pratica integrata per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica.
Art. 2 Ammissione 1 I titolari di un attestato federale di maturità professionale che non dispongono di una formazione professionale di base in una professione connessa con l’indirizzo di studio e i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale che non dispongono di un’esperienza lavorativa di un anno possono essere ammessi in via sperimentale ai seguenti cicli di studio: a. cicli di studio nel campo specifico della tecnica e della tecnologia dell’infor- mazione; b. ingegneria civile; c. biotecnologia; d. chimica; e. tecnica del legno;
RS 414.715
2021-3993 RU 2021 806
Ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali RU 2021 806 con pratica integrata. O del DEFR
f. tecnologie della scienza della vita; g. tecnologie della vita; h. scienze della vita molecolare.
2 L’ammissione avviene senza esame.
Art. 3 Condizioni L’ammissione è concessa alle seguenti condizioni: a. il ciclo bachelor dura quattro anni e l’inizio avviene al più tardi entro la fine del 2025; b. la parte pratica svolta all’interno di un’impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi; c. il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria profes- sionale; d. il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni con- cluso con un’impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale.
Art. 4 Valutazione 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione valuta nel 2023 la sperimentazione condotta in virtù dell’ordinanza del DEFR del 2 settembre 20053 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e in virtù della presente ordinanza. Essa esamina in particolare gli effetti dell’ammissione spe- rimentale sul numero di studenti, sulla domanda di diplomati sul mercato del lavoro, sulla loro permanenza nel mercato del lavoro e sull’orientamento pratico degli stu- denti nei cicli di studio interessati. 2 Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Consiglio delle scuole universitarie all’attenzione del Consiglio federale.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 20054 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è abrogata.
3 RU 2005 4665; 2014 4157; 2016 4613; 2020 713 4 RU 2005 4665; 2014 4157; 2016 4613; 2020 713
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Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed è valida fino al 31 dicem- bre 2025.
1° dicembre 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
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