Lexipedia

AS 2021 807

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 10 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 10 Definizioni (art. 21 segg. e 63 cpv. 2 lett. d LFC)

1 Il credito d’impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto

determinato o per un gruppo di progetti simili sino all’importo massimo stanziato. 2 Il credito aggiuntivo a un credito d’impegno è il complemento di un credito d’im- pegno insufficiente. 3 Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d’im- pegno.

Art. 11 lett. a n. 1 e 1bis Non sono chiesti crediti d’impegno: a. se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi:

1. per la conclusione di contratti di locazione di immobili a lungo termine,

1bis. per la conclusione di contratti di diritto di superficie,

Art. 14 Liberazione di crediti (art. 24 LFC)

Sempre che nell’atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti decidere la liberazione di

1 RS 611.01

2021-3686 RU 2021 807

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

crediti d’impegno secondo l’articolo 24 LFC. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.

Art. 24 cpv. 2 2 Fatto salvo l’articolo 36 capoverso 1 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.

Art. 26, rubrica Riporti di credito (art. 37 LFC)

Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1bis e 4 Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i sorpassi di credito (art. 33–37 LFC) 1bis Se un fabbisogno supplementare supera il sorpasso di credito ammesso secondo l’articolo 36 capoverso 2 LFC, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l’in- tero importo. 4 Nell’ambito della chiusura dei conti le unità amministrative devono motivare i sor- passi di credito di cui all’articolo 36 LFC.

Art. 29 lett. b e c La contabilizzazione deve essere eseguita: b. Abrogata c. in caso di imposte, nel periodo contabile in cui sorge il credito;

Art. 31 Conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili (art. 38 LFC) 1 Le unità amministrative conservano i libri di commercio e i documenti contabili per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti da leggi speciali. 2 I libri di commercio e i documenti contabili sono conservati in forma elettronica. La concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono deve essere garantita e i libri di commercio e i documenti contabili devono poter essere resi leggibili in ogni momento.

Art. 36 cpv. 3 3 I direttori delle unità amministrative sono responsabili per l’introduzione, l’impiego e la gestione di un adeguato sistema di controllo interno nel loro settore di compe- tenza.

2 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

Art. 37 Disciplinamento della firma (art. 39 LFC) 1 L’approvazione dei documenti contabili e l’autorizzazione dei pagamenti richiedono una doppia firma. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) può concedere deroghe d’intesa con il Controllo federale delle finanze. 2 Chi approva i documenti contabili e autorizza i pagamenti ne attesta in tal modo l’esattezza. 3 La competenza per autorizzare pagamenti può essere delegata a un centro di presta- zioni di servizi dell’Amministrazione federale. 4 L’approvazione e l’autorizzazione per via elettronica sono equiparate alla firma autografa se: a. l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione delle persone che conce- dono approvazioni e autorizzazioni sono garantite; b. la procedura di approvazione o di autorizzazione è documentata; e c. l’integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione o di autorizzazione documentata è assicurata. 5 I direttori delle unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del discipli- namento della firma ai sensi del presente articolo e delle istruzioni dell’AFF. L’attua- zione deve essere conforme alla ripartizione dei compiti e delle competenze dell’unità amministrativa.

Art. 37a–38 Abrogati

Art. 41 cpv. 3 e 4 3 Le prestazioni sono computate secondo il principio del costo pieno. Se una presta- zione a favore di terzi viene fornita a titolo oneroso, il prezzo stabilito si applica anche per il computo delle prestazioni interno all’amministrazione. Per i costi di alloggia- mento viene di regola computata una pigione orientata alle condizioni di mercato. 4 Per la fase iniziale della fornitura delle prestazioni, l’AFF può autorizzare deroghe temporanee al computo del costo pieno se l’unità amministrativa che fornisce le prestazioni dimostra che in futuro si potranno sfruttare economie di diversificazione o di scala. L’AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 52a Abrogato

3 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

Art. 53 Norme di riferimento (art. 10 e 48 LFC) 1 La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Stan- dards2 (IPSAS). 2 Le deroghe sostanziali agli IPSAS sono disciplinate nell’allegato 2 e motivate nell’allegato del conto annuale.

Art. 54 Abrogato

Capitolo 4, sezioni 2 e 4 (art. 55–60 e 64a–64d) Abrogate

Art. 65 cpv. 2 e 65a Abrogati

Art. 75 cpv. 2 lett. ater, f e k–obis

2 Essa emana istruzioni segnatamente:

ater. per la conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili (art. 31); f. per il disciplinamento della firma (art. 37); k. per la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2); l. per i principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione, le prescrizioni in materia di pubblicazione e il consuntivo consolidato (art. 53); m.–obis. Abrogate

II

1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è abrogato.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

2 www.ifac.org/public-sector

4 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

Allegato 2 (art. 53 cpv. 2)

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga

17 Requisito per l’iscrizione 17 Materiale d’armamento: sono

all’attivo: utilità economica o iscritti all’attivo solo i sistemi potenziale di utilità economica principali previsti nei programmi per l’adempimento di compiti d’armamento. Il rimanente mate- pubblici (Service Potential) riale d’armamento iscrivibile all’attivo non viene iscritto a bilancio.

18 Presentazione delle informazioni 18 Si rinuncia a fornire una presenta-

per segmento zione delle informazioni per segmento. Nel commento al conto annuale le uscite sono esposte per settori di compiti. L’esposizione è tuttavia effettuata nell’ottica del finanziamento e non nell’ottica dei risultati e non fornisce indicazioni sui valori di bilancio.

23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi dell’imposta federale di-

non commerciali retta sono contabilizzati secondo il principio che considera il mo- mento in cui sorge il credito e non secondo il principio della confor- mità temporale. Per ragioni ammi- nistrative, i ricavi sono registrati un mese dopo che i Cantoni hanno emesso la fattura al contribuente.

23.2 I ricavi dell’imposta sul valore ag-

giunto e della tassa sul traffico pe- sante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trimestre.

6 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19993

Titolo prima dell’art. 52a Sezione 4: Collaborazione internazionale: disposizioni speciali per i crediti d’impegno nel settore della migrazione (art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 113 e 114 LAsi)

2. Ordinanza del 5 dicembre 20084 sulla gestione immobiliare

e la logistica della Confederazione

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché 2 1 Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobiliare, il dipartimento di cui fa parte l’OCI chiede ogni anno un credito d’impegno con i seguenti ambiti di attribuzione: b. un credito d’impegno opportunamente articolato per tutti gli altri progetti di costruzione. 2 Il credito d’impegno è chiesto in un messaggio separato relativo agli immobili. Il credito per il settore dei PF è chiesto mediante il messaggio sul preventivo.

3. Ordinanza del 14 agosto 19915 sull’attuazione di programmi

e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei provvedimenti previsti nell’ambito dei crediti d’impegno per il finanziamento, nei Paesi in sviluppo, di programmi e progetti ecologici di importanza globale. Essa stabilisce segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate in altri atti normativi.

3 RS 142.312 4 RS 172.010.21 5 RS 172.018

7 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Ogni ufficio federale competente esegue esso stesso i controlli delle quote del cre- dito d’impegno che gli sono assegnate.

3 La DSA elabora semestralmente un compendio consolidato degli impegni e delle

spese per la totalità del credito d’impegno. L’UFAFP fornisce all’uopo i dati necessari sui mezzi finanziari da esso amministrati.

Art. 11 cpv. 3 Abrogato

4. Ordinanza del 17 febbraio 20106 sull’organizzazione

del Dipartimento federale delle finanze

Art. 9 cpv. 1 lett. d

1 L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:

d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze».

5. Ordinanza del 2 dicembre 20057 sul personale impiegato

per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

Art. 6 cpv. 1 1 Il DFAE è autorizzato a concludere con Stati o organizzazioni internazionali trattati internazionali in merito alla partecipazione della Svizzera a missioni di promozione civile della pace, all’invio di esperti e all’impiego dei fondi provenienti dai crediti d’impegno.

6. Ordinanza del 21 dicembre 19888 per l’applicazione della

Convenzione concernente l’aiuto alimentare dell’Accordo internazionale sul grano del 1986

Art. 2 Mezzi finanziari I mezzi necessari per l’applicazione della Convenzione sono iscritti nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri e addebitati al credito d’impegno per la pro- secuzione dell’aiuto internazionale umanitario della Confederazione.

6 RS 172.215.1 7 RS 172.220.111.9 8 RS 916.111.311.2

8 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

7. Ordinanza del 12 giugno 20159 sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Art. 16 Il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti d’impegno conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge.

8. Ordinanza del 12 dicembre 197710 su la cooperazione allo sviluppo

e l’aiuto umanitario internazionali

Art. 2 cpv. 1 lett. b

1 Rientrano nella competenza degli uffici federali:

b. La gestione dei crediti d’impegno;

Art. 8 cpv. 3 3 La DSC coordina il complesso dell’aiuto finanziario multilaterale, in particolare la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento. Amministra i crediti d’impegno.

9 RS 951.251 10 RS 974.01

9 / 10

Finanze della Confederazione. O RU 2021 807

10 / 10

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) | Lexipedia | Lexipedia