Lexipedia

AS 2021 812

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015

Concluso il 14 luglio 2020 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20211 Entrato in vigore tramite scambio di note il 1° dicembre 2021

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 20152 (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I 1. Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente:

«La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indi- retto di residenti di Stati terzi); desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:»

1 RU 2021 811 2 RS 0.672.951.43

2021-2167 RU 2021 812

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 812 Prot. con il Liechtenstein

2. Il paragrafo 2 dell’articolo 25 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione sod- disfacente, l’autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo amichevole è applicato indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati con- traenti.»

3. Dopo l’articolo 27 della Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 27a Diritto ai benefici Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indiretta- mente a tale beneficio, a meno che sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposi- zioni della presente Convenzione.» 4. Il numero 4 del Protocollo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Lichtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015 è abrogato e i numeri 5–11 sono rinumerati in numeri 4–10.

Art. II

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica

l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del pre- sente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue l’ultima di tali notificazioni.

2. Le disposizioni del Protocollo si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Pro- tocollo, o dopo tale data; b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 le disposizioni del paragrafo 2 dell’ar- ticolo I del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 812 Prot. con il Liechtenstein

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, il 14 luglio 2020, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Daniela Stoffel Doris Frick

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 812 Prot. con il Liechtenstein

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015 | Lexipedia | Lexipedia