AS 2021 820
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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completa- mente un impianto esistente. Costituiscono un’eccezione gli impianti idroelettrici.
Art. 15 cpv. 2 2 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera: a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un mese; b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un tri- mestre.
1bis Per gli impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.
1 RS 730.03
2021-3937 RU 2021 820
Ordinanza sulla promozione dell’energia RU 2021 820
Art. 108a Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2021 Gli impianti esistenti che sono stati o saranno sostituiti completamente e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva in merito alla partecipa- zione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o una garanzia di principio riguardo a un contributo d’investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.
II Gli allegati 2.1 e 2.3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 L’allegato 2.3 numero 1.1 della presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2.1 (art. 36, 38 e 41–45)
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
N. 2.1 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:
Classe di Messa in esercizio potenza
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 1.4.2021–31.3.2022 dal 1.4.2022
Contributo 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 770 385 di base (fr.) Contributo <30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 420 420 legato alla <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 330 320 330 potenza (fr./kW)
N. 2.3
2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il
1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:
Classe di Messa in esercizio potenza
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 1.4.2021–31.3.2022 dal 1.4.2022
Contributo 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 700 350 di base (fr.) Contributo < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 340 380 380 legato alla <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 300 290 300 potenza ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300 290 270 (fr./kW)
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N. 2.7
2.7 Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d’inclinazione di almeno
75 gradi ammonta a 250 franchi per kW.
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Allegato 2.3 (art. 69, 74 e 87)
Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
N. 1.1
1.1 Requisiti energetici minimi
Un contributo d’investimento viene accordato soltanto se il nuovo impianto o l’ampliamento considerevole presentano un’efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,9; nel caso di rinnovamenti considerevoli la EEN deve essere pari almeno allo 0,85.
N. 3.1
3.1 Requisiti energetici minimi
Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all’allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all’al- legato 1.5 numero 2.2.3. Se contemporaneamente alla costruzione o all’am- pliamento dell’impianto viene realizzata o ampliata una rete di teleriscalda- mento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi non devono necessariamente essere soddisfatti al momento della defi- nizione definitiva del contributo d’investimento; devono però essere prevedi- bilmente soddisfatti entro un termine adeguato.
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