AS 2021 822
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
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Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 25 novembre 20151 sui prodotti elettrici a bassa tensione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. bbis–c e 2
1 Nella presente ordinanza si intende per:
bbis. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; bter. rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; bquater. importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'e- stero; bquinquies. distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un pro- dotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; bsexies. fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti ser- vizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20102 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci;
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bsepties. prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; c. operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'im- portatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; 2 La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedente- mente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.
Art. 3 I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, ma- nutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o cose.
Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva 3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordi- nanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:
Art. 6 cpv. 2 2 Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, sul prodotto a bassa tensione o, qualora ciò risulti impossibile, sul suo imballaggio o sulla documentazione allegata devono essere indicati anche il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indi- rizzo di contatto del fornitore di servizi di logistica.
Art. 8 cpv. 1bis 1bis Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all’obbligo di cui al capoverso 1 quando: a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresen- tante autorizzato; e b. non vi è alcun importatore.
Art. 12 cpv. 1bis 1bis Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all'obbligo di cui al capoverso 1 quando: a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresen- tante autorizzato; e b. non vi è alcun importatore.
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Art. 23 cpv. 5 e 6 5 Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'ado- zione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti a bassa tensione oggetto del suo mandato. 6 Su richiesta dell'organo di controllo, i fornitori di servizi della società dell'informa- zione sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione messi in vendita online attraverso i loro servizi.
Art. 24 cpv. 4 4 Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l'organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.
Art. 25 cpv. 5 5 In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l'organo di controllo ha anche la facoltà di ordinare all'operatore economico o al prestatore di servizi della società dell'informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto a bassa ten- sione da un'interfaccia online.
Art. 26 cpv. 1bis e 3 1bis L'organo di controllo può informare la popolazione della non conformità tecnica di un prodotto a bassa tensione, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, può pubblicare le informazioni seguenti: a. le informazioni che ne permettono l'identificazione, in particolare il fabbri- cante, il marchio e il tipo; b. l'utilizzo a cui è destinato il prodotto a bassa tensione; c. le fotografie del prodotto a bassa tensione e del suo imballaggio; d. la data della decisione di non conformità; e. le misure adottate. 3 Può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra au- torità di sorveglianza del mercato e registrarvi le informazioni di cui al capoverso 1bis.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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