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AS 2021 823

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. bbis–c

1 Nella presente ordinanza si intende per:

bbis. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; bter. rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; bquater. importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto proveniente dall’estero; bquinquies. distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di for- nitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; bsexies. fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti ser- vizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati; sono esclusi i servizi

1 RS 734.6

2021-3936 RU 2021 823

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati RU 2021 823 in atmosfera potenzialmente esplosiva. O

postali di cui all’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20102 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; bsepties. prestatore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; c. operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’im- portatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica.

Art. 5 cpv. 2bis 2bis Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, sul prodotto o, qualora ciò risulti impossibile, sul suo imballaggio o sulla documentazione allegata devono essere indicati anche il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l’indirizzo di contatto del fornitore di servizi di logistica.

Art. 7 cpv. 1bis e 3bis 1bis Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all’obbligo di cui al capoverso 1 quando: a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresen- tante autorizzato; e b. non vi è alcun importatore. 3bis Essa deve essere costantemente aggiornata.

Art. 9 cpv. 4 4 Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all’obbligo di cui al capoverso 3 quando:

a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresen- tante autorizzato; e b. non vi è alcun importatore.

Art. 17 cpv. 5 e 6 5 Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con gli organi esecutivi nell’ado- zione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti oggetto del suo mandato. 6 Su richiesta di un organo esecutivo, i fornitori di servizi della società dell’informa- zione sono tenuti a cooperare con l’organo esecutivo nell’adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti messi in vendita online attraverso i loro servizi.

2 RS 783.0

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Art. 18 cpv. 4 4 Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l’organo esecutivo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adot- tate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.

Art. 19 cpv. 5 5 In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l’organo esecutivo ha anche la facoltà di ordinare all’operatore economico o al prestatore di servizi della società dell’informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto da un’interfac- cia online.

Art. 20 cpv. 1bis e 4 1bis Gli organi esecutivi possono informare la popolazione della non conformità tec- nica di un prodotto, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, possono pubblicare le informazioni seguenti: a. le informazioni che ne permettono l’identificazione, in particolare il fabbri- cante, il marchio e il tipo; b. l’utilizzo a cui è destinato il prodotto; c. le fotografie del prodotto e del suo imballaggio; d. la data della decisione di non conformità; e. le misure adottate. 4 Possono partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e registrarvi informazioni di cui al capoverso 1bis.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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