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AS 2021 827

Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Preambolo vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20164 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS); in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 20197 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini);

4 RU 2016 5251 5 RU 2003 2685 6 RS 0.632.31 7 RS 0.142.113.672

2021-4032 RU 2021 827

Ordinanza sulla libera circolazione delle persone RU 2021 827

in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 20208 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le dispo- sizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

Art. 2 cpv. 1, nota a piè di pagina

1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione

europea (cittadini dell’UE) nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)9.

Art. 3 cpv. 2 Abrogato

Art. 4, rubrica e cpv. 3-4 Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS (art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS) 3 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE e dell’AELS vale in tutta la Svizzera. 3bis Abrogato

4 I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

Titolo prima dell’art. 7 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8 Abrogato

8 RS 0.946.293.671.2 9 Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del

21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS.

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Art. 9 cpv. 1bis, ultimo periodo Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 10 e 11 Abrogati

Art. 12, rimando nella rubrica, cpv. 1-3 e 5 Abrogati

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

Art. 21 e 27 Abrogati

Art. 29 Competenza della SEM La SEM è competente per: a. l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell’UE e dell’AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l’articolo 20; b. il controllo dei permessi giusta l’articolo 28.

Art. 38 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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