AS 2021 829
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20171 sulla garanzia di origine e l’etichet- tatura dell’elettricità è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2–3 2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (au- ditor) accreditato per questo settore. 2bis Per gli impianti fotovoltaici con una potenza dell’impianto inferiore a 100 kW è sufficiente una certificazione da parte: a. del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente di- stinto dal produttore; oppure b. di un organo di controllo titolare di un’autorizzazione di controllo di cui all’ar- ticolo 27 dell’ordinanza del 7 novembre 20012 sugli impianti a bassa tensione che ha partecipato a una formazione realizzata dall’organo di esecuzione. 3 L’organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell’impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rin- novo periodico della certificazione.
Art. 3 lett. a Non possono essere registrati gli impianti con: a. una potenza dell’impianto inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici;
2021-3924 RU 2021 829
Garanzia di origine e etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2021 829
Art. 9a, rubrica Disposizione transitoria della modifica del 20 febbraio 2019
Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2021 Se deve essere rinnovata la certificazione dei dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 let- tere c–g per un impianto per il quale sussiste un contratto di finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne3, tale rinnovo può essere ese- guito sia da un auditor sia da una persona di cui all’articolo 2 capoverso 2bis.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
3 RS 730.0
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Allegato 1 (art. 1 e 8)
Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità
N. 1.1
1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:
Categorie principali obbligatorie Sottocategorie
Energie rinnovabili – Forza idrica – Altre energie rinnovabili Energia solare Energia eolica Biomassa a Rifiuti urbani b Geotermia – Elettricità che beneficia di misure di promozione c Energie non rinnovabili – Energia nucleare – Vettori energetici fossili Petrolio Gas naturale Carbone Rifiuti urbani d a Biomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas. b Quote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento. c Secondo l’art. 19 della legge (rimunerazione per l’immissione di elettricità). d Quote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
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N. 1.3 1.3 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/20014. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinno- vabili, l’organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitu- tive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecuzione una dichia- razione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.
N. 2.5 2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l’articolo 4 capo- verso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubbli- cazione comune ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.
4 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
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Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze mi- nime per l’indicazione del mix del fornitore: Figura 1
Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2019
L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera
Energie rinnovabili 58,0 % 48,0 % Forza idrica 50,0 % 40,0 % Altre energie rinnovabili 1,0 % 1,0 % Biomassa 0,5 % 0,5 % Rifiuti urbani 0,5 % 0,5 % Elettricità che beneficia di misure 7,0 % 7,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 42,0 % 27,0 % Energia nucleare 41,0 % 26,0 % Vettori energetici fossili 1,0 % 1,0 % Rifiuti urbani 1,0 % 1,0 %
Totale 100,0 % 75,0 %
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica,
20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani
(quota rinnovabile), 3 % geotermia
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Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze minime per l’indicazione del mix del prodotto: Figura 2
Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2019
L’elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera
Energie rinnovabili 99,0 % 97,0 % Forza idrica 88,0 % 88,0 % Altre energie rinnovabili 4,0 % 2,0 % Energia solare 0,5 % 0,5 % Energia eolica 2,0 % 0,0 % Biomassa 1,0 % 1,0 % Rifiuti urbani 0,5 % 0,5 % Elettricità che beneficia di misure di pro- 7,0 % 7,0 % mozione1 Energie non rinnovabili 1,0 % 1,0 % Energia nucleare 0,0 % 0,0 % Vettori energetici fossili 1,0 % 1,0 % Rifiuti urbani 1,0 % 1,0 %
Totale 100,0 % 98,0 %
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica,
20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani
(quota rinnovabile), 3 % geotermia