AS 2021 838
Ordinanza sull’assicurazione malattie
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 3 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 59 cpv. 4
4 Abrogato
Art. 59abis Fatturazione nel settore ambulatoriale Per il settore ambulatoriale il DFI emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure, nel rispetto del prin- cipio della proporzionalità. A questo scopo il DFI stabilisce le classificazioni per la codifica applicabili in tutta la Svizzera.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 832.102
2021-4035 RU 2021 838
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