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AS 2021 84

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione

Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 15 dicembre 2020 Entrata in vigore il 1° gennaio 2021

Traduzione

Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti», decide:

Art. 1 ll regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue: 1) Il nuovo testo della regola 117 è il seguente: «Se ritiene necessario sentire parti, testimoni o esperti oppure procedere a un sopral- luogo, l’Ufficio europeo dei brevetti prende all’uopo una decisione nella quale sono indicati il corrispondente mezzo di prova, i fatti pertinenti da provare, il giorno, l’ora e il luogo dell’istruzione e se questa si svolgerà tramite videoconferenza. Se l’audi- zione di testimoni o di esperti è stata chiesta da una parte, la decisione stabilisce il termine entro il quale il richiedente deve dichiarare il loro nome e indirizzo».

1 RS 0.232.142.2

2021-0429 RU 2021 84

Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2021 84

2) Il nuovo testo della regola 118 paragrafo 2 è il seguente: «La citazione delle parti, dei testimoni o degli esperti stabilisce un termine di almeno due mesi, salvo che gli interessati si accordino su un termine più breve. La citazione deve contenere: a) un estratto della decisione di cui alla regola 117, nel quale devono essere pre- cisati in particolare il giorno, l’ora e il luogo dell’istruzione ordinata e se que- sta si svolgerà tramite videoconferenza, come pure i fatti sui quali le parti, testimoni ed esperti saranno sentiti; b) la designazione delle parti e l’indicazione dei diritti che spettano ai testimoni e agli esperti in virtù delle disposizioni della regola 122 paragrafi 2–4; c) un’indicazione secondo la quale una parte, un testimone o un esperto citato a comparire nei locali dell’Ufficio europeo dei brevetti può chiedere di essere sentito tramite videoconferenza; d) un’indicazione secondo la quale ogni parte, ogni testimone o ogni esperto può chiedere di essere sentito dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede in virtù della regola 120, come pure un invito a co- municare all’Ufficio europeo dei brevetti, entro un termine da stabilire, se è disposto a comparire dinanzi a detto Ufficio».

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Monaco il 15 dicembre 2020.

Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl

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