AS 2021 841
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 142.201
2021-3908 RU 2021 841
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2021 841
Allegato 1 (art. 1919b)
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’ar- ticolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 394 Sciaffusa 18 Berna 237 Appenzello Esterno 10 Lucerna 93 Appenzello Interno 3 Uri 7 San Gallo 115 Svitto 31 Grigioni 49 Obvaldo 9 Argovia 131 Nidvaldo 9 Turgovia 52 Glarona 9 Ticino 94 Zugo 45 Vaud 178 Friburgo 57 Vallese 68 Soletta 55 Neuchâtel 42 Basilea Città 73 Ginevra 146 Basilea Campagna 58 Giura 17 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 20202 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’ar- ticolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
750 750 750 750
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 2020 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo. 7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’ar- ticolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:
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1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
350 350 350 350
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente.
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Allegato 2 (art. 2020b)
Contingenti dei permessi di dimora
1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono sta- biliti complessivamente a 4500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250 Zurigo 246 Sciaffusa 11 Berna 148 Appenzello Esterno 6 Lucerna 58 Appenzello Interno 2 Uri 4 San Gallo 72 Svitto 20 Grigioni 31 Obvaldo 5 Argovia 82 Nidvaldo 6 Turgovia 33 Glarona 5 Ticino 59 Zugo 28 Vaud 111 Friburgo 36 Vallese 43 Soletta 34 Neuchâtel 26 Basilea Città 46 Ginevra 91 Basilea Campagna 36 Giura 11 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 20203 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
125 125 125 125
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 2020 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo. 7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:
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1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre
525 525 525 525
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente.
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