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AS 2021 841

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.201

2021-3908 RU 2021 841

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2021 841

Allegato 1 (art. 1919b)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’ar- ticolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 394 Sciaffusa 18 Berna 237 Appenzello Esterno 10 Lucerna 93 Appenzello Interno 3 Uri 7 San Gallo 115 Svitto 31 Grigioni 49 Obvaldo 9 Argovia 131 Nidvaldo 9 Turgovia 52 Glarona 9 Ticino 94 Zugo 45 Vaud 178 Friburgo 57 Vallese 68 Soletta 55 Neuchâtel 42 Basilea Città 73 Ginevra 146 Basilea Campagna 58 Giura 17 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 20202 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’ar- ticolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

750 750 750 750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 2020 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo. 7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’ar- ticolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

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1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

350 350 350 350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente.

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Allegato 2 (art. 2020b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono sta- biliti complessivamente a 4500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250 Zurigo 246 Sciaffusa 11 Berna 148 Appenzello Esterno 6 Lucerna 58 Appenzello Interno 2 Uri 4 San Gallo 72 Svitto 20 Grigioni 31 Obvaldo 5 Argovia 82 Nidvaldo 6 Turgovia 33 Glarona 5 Ticino 59 Zugo 28 Vaud 111 Friburgo 36 Vallese 43 Soletta 34 Neuchâtel 26 Basilea Città 46 Ginevra 91 Basilea Campagna 36 Giura 11 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 20203 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

125 125 125 125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 25 novembre 2020 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo. 7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

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1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

525 525 525 525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e sono liberati trime- stralmente.

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