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AS 2021 843

Ordinanza sul personale federale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 lett. g 2 Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per con- tratto a sei mesi al massimo: g. impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento o che sono impiegati all’estero, ad eccezione degli impiegati che sono assunti a tempo determinato per la durata di una formazione.

Art. 52 cpv. 7bis 7bis Se viene a mancare il presupposto per l’assegnazione a una classe superiore se- condo il capoverso 6, l’autorità competente di cui all’articolo 2 adegua la classe di stipendio e lo stipendio nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.

Art. 60, rubrica e cpv. 1–3 Congedo di maternità (art. 29 cpv. 1 LPers) 1 Alla nascita di uno o più figli, l’impiegata ha diritto a un congedo di maternità pagato di quattro mesi. Se un neonato deve rimanere in ospedale per un periodo ininterrotto di almeno due settimane immediatamente dopo la nascita, tale congedo viene prolun- gato della durata dell’ospedalizzazione, ma ammonta al massimo complessivamente a 154 giorni.

1 RS 172.220.111.3

2021-4051 RU 2021 843

Personale federale. O RU 2021 843

2 L’impiegata può iniziare il congedo di maternità al massimo due settimane prima della data prevista per la nascita. 3 Durante i primi quattro mesi del congedo di maternità, all’impiegata vengono versati l’intero stipendio e gli assegni sociali. Se il congedo viene prolungato a causa dell’ospedalizzazione del neonato, durante la proroga all’impiegata è versata soltanto l’indennità di maternità conformemente alle legge del 25 settembre 19522 sulle inden- nità di perdita di guadagno.

Art. 75d cpv. 1 lett. e 1 L’impiegato presenta una domanda scritta di rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e conferma con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite. La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: e. i costi effettivi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 834.1

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