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AS 2021 845

AS 2021 845

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)

Modifica del 22 settembre 2021 Approvata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2021

Il Consiglio dei PF ordina:

I L’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF è modificata come segue:

Art. 20c Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento (art. 10 cpv. 2 LPers) 1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS2, il servizio competente di cui all’articolo 2 può, d’intesa con la persona interessata, prorogare il rapporto di lavoro. 2 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, le collaboratrici hanno diritto a prorogare il rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al compimento del 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata al servizio competente al più tardi sei mesi prima del compimento del 64° anno d’età. 3 Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui il collaboratore compie il 70° anno d’età.

2021-4031 RU 2021 845

Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2021 845

Art. 22 Pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 In caso di ristrutturazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se il collaboratore: a. ha compiuto il 60° anno d’età; b. ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni in un istituto del settore dei PF; c. non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con lo stesso tasso di occupazione; d. non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili; e. non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell’inva- lidità in corso o imminente.

2 Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:

a. il posto è soppresso; b. il campo di attività del collaboratore subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova orga- nizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica; c. il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento anticipato; d. deve essere introdotta una regolamentazione sostenibile per la successione del collaboratore.

Art. 22a Prestazioni in caso di pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pen- sionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria intera- mente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 del regolamento di previ- denza del 3 dicembre 20073 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1). 2 Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente fi- nanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 RP-PF 1. 3 Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il servizio competente di cui all’articolo 2 può fornire le prestazioni seguenti: a. una partecipazione massima del 50 per cento ai costi per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato secondo l’articolo

3 RS 172.220.142.1

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b. una partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vec- chiaia secondo l’articolo 33 RP-PF 1; c. l’assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungi- mento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS5.

Art. 22b Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 19 cpv. 4 LPers) 1 Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 22a capoverso 3 non- ché una partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se: a. il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale; e b. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–d ed f o capoverso 4 LPers.

2 Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se:

a. si prevede di sopprimere il posto; b. deve essere introdotta una regolamentazione sostenibile per la successione del collaboratore; c. per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica.

3 Nel complesso le prestazioni non possono superare uno stipendio annuo.

Art. 28 Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers) 1 Dopo aver negoziato con le parti sociali il Consiglio dei PF decide ogni anno, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, se e come accordare una compensazione del rincaro o un aumento dello stipendio reale rispetto alla scala salariale di cui all’alle- gato 2. 2 Per l’adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro. 3 Se le misure salariali decise dal Consiglio dei PF corrispondono al massimo a quelle adottate dal Consiglio federale per il personale federale è possibile rinunciare alla re- visione parziale della presente ordinanza.

4 RS 831.101 5 RS 831.10

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Art. 28a Compensazione del rincaro (art. 16 LPers)

1 La compensazione del rincaro è versata su:

a. lo stipendio; b. le prestazioni che integrano l’assegno familiare. 2 Se il rincaro registrato dopo l’ultimo adeguamento lo giustifica, gli istituti adeguano le seguenti indennità: a. le indennità per il lavoro domenicale e notturno; b. le indennità per il servizio di picchetto; c. le indennità di funzione; d. le indennità speciali.

Art. 37a Congedo di paternità, congedo del partner registrato e congedo per adozione (art. 17a LPers) 1 È accordato un congedo di venti giorni lavorativi durante il quale è versato l’intero stipendio: a. al padre giuridico in caso di nascita di uno o più figli propri; b. al partner registrato in caso di nascita di uno o più figli dell’altro partner; c. al padre adottivo in caso di adozione di uno o più figli secondo l’articolo 37 capoverso 4. 2 Dieci giorni di congedo devono essere presi nei primi sei mesi dopo la nascita o l’adozione, mentre i restanti dieci giorni devono essere presi entro dodici mesi. Il con- gedo può essere preso in blocco o a giorni.

Art. 37b Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute (art. 17a LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro per assistere un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati al collaboratore durante 14 settimane al massimo.

2 Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

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3 Il congedo di assistenza deve essere fruito entro 18 mesi dal primo giorno dell’inter- ruzione del lavoro di cui al capoverso 1. 4 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta che si verifica dopo almeno 12 mesi senza disturbi è considerata un nuovo evento.

Abrogato

Art. 41 Diritto all’assegno familiare (art. 31 cpv. 13 LPers)

Il diritto all’assegno familiare è disciplinato secondo l’articolo 3 della legge del 24 marzo 20066 sugli assegni familiari (LAFam).

Art. 41a Prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 31 cpv. 13 LPers) 1 Il servizio competente di cui all’articolo 2 versa ai collaboratori prestazioni che in- tegrano l’assegno familiare. La somma degli assegni familiari secondo la LAFam7, degli assegni familiari cantonali e della prestazione che integra l’assegno familiare ammonta annualmente al massimo a: a. 4519 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno; b. 2919 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’arti- colo 3 capoverso 1 lettera a LAFam; c. 3298 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’arti- colo 3 capoverso 1 lettera b LAFam.

2 Se la somma degli assegni familiari secondo la LAFam e degli assegni familiari

cantonali supera l’importo di cui al capoverso 1 lettere a–c, il collaboratore non ha diritto alle prestazioni che integrano l’assegno familiare. 3 Dalle prestazioni che integrano l’assegno familiare sono dedotti i seguenti assegni familiari: a. gli assegni familiari percepiti da altre persone per lo stesso figlio secondo la LAFam e gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari; b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli as- segni di custodia obbligatori o sovraobbligatori percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un’altra autorità per lo stesso figlio. 4 I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LA- Fam) ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più

6 RS 836.2 7 RS 836.2

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impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni in- tegrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo am- monti almeno al 50 per cento.

5 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare sono adeguate al rincaro.

Art. 42a Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria (art. 32k cpv. 2 LPers) 1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS8 possono ottenere una rendita transitoria regolamentare. 2 Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato:

a. chiede il pensionamento parziale o integrale; b. ha compiuto 62 anni; c. nel periodo immediatamente precedente al pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni in un istituto del settore dei PF; d. ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un per- sistente elevato carico fisico o psichico; e e. chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.

3 Le attività di cui al capoverso 2 lettera d si presentano nei casi seguenti:

a. attività con esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono met- tere in pericolo la salute; b. attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione; c. attività con elevati carichi per l’apparato locomotore; d. attività con un elevato rischio d’infortunio; e. attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono pro- vocare un elevato carico psichico; f. attività che, per loro natura, comportano un forte carico psichico dovuto alla pressione esercitata sul piano dei risultati, delle aspettative o dell’innovazione oppure alla continua necessità di adeguarsi a tecniche e tecnologie molto re- centi e scarsamente sperimentate; g. attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi o il lavoro notturno. 4 Il Consiglio dei PF determina d’intesa con i due politecnici federali e con gli istituti di ricerca le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.

8 RS 831.10

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5 La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 5. 6 Il servizio competente per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 verifica le condi- zioni del diritto alla rendita e calcola il tasso di occupazione medio del collaboratore.

Art. 45 cpv. 2 Abrogato

Art. 52 cpv. 2 lett. c Abrogata

2bis D’intesa con il servizio competente possono essere concordate forme di lavoro flessibili, come la fornitura della prestazione lavorativa al di fuori del posto di lavoro, purché il tipo di attività e le esigenze di servizio lo consentano. I due PF, gli istituti di ricerca e il Consiglio dei PF possono disciplinare le forme di lavoro flessibili per il loro personale; se del caso convengono con i collaboratori il luogo in cui è fornita la prestazione lavorativa.

4bis Per la compensazione e la retribuzione del lavoro straordinario dei collaboratori che rientrano nel campo d’applicazione personale della legge federale del 13 marzo 19649 sul lavoro si applicano le disposizioni di tale legge. Nella misura del possibile occorre trovare un accordo per compensare con periodi di tempo libero il lavoro straordinario prestato. 7 Se il collaboratore ha prestato tempo di lavoro che il servizio competente di cui all’articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come ore supplementari e lavoro straordinario soltanto se il collaboratore lo fa valere entro un termine di sei mesi e se è fornita una prova corri- spondente.

Art. 65b Disposizione transitoria concernente la modifica del 22 settembre 2021 I collaboratori che hanno compiuto il 59° anno d’età prima del 1° gennaio 2022 e che vanno in pensione anticipata al più tardi entro il 1° gennaio 2025 possono far valere il diritto alla rendita transitoria secondo il diritto previgente.

9 RS 822.11

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II L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

22 settembre 2021 In nome del Consiglio dei PF Il presidente, Michael O. Hengartner

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Allegato 5

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di Piano standard Piano per i quadri 1 Piano per i quadri 2 pensionamento (livello di (livello di funzione) (livello di funzione) funzione)

1–3 4–6 7–9 10–12 13–15

62 80 % 60 % 45 % 40 % 40 % 63 85 % 65 % 50 % 45 % 45 % 64 90 % 70 % 55 % 50 % 50 %

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