AS 2021 853
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 919.117.72
2021-3900 RU 2021 853
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni RU 2021 853 di produttori
Allegato 2 (art. 11) Lett. A n. 4 A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.
Lett. B n. 4 B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.
Lett. C n. 4 C. Organizzazione di produttori GalloSuisse
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.
Lett. D n. 4 D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.
Lett. E n. 4 E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.