AS 2021 855
Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina (O-Ucraina)
Proroga del 10 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, ordina:
I L’O-Ucraina del 25 maggio 20162 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 7
7 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2023.
II La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2022.
10 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr