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AS 2021 859

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2

Modifica del 24 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 17 Campo di applicazione 1 Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Sviz-

zera uno dei seguenti veicoli messi in circolazione per la prima volta: a. automobili; b. autofurgoni; c. trattori a sella leggeri;

2 È considerato importatore di un veicolo chi:

a. è titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica di cui agli articoli 3 e 3a dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV): se per l’immatricolazione del veicolo viene utiliz- zata l’approvazione del tipo o la corrispondente scheda tecnica; b. è importatore del veicolo secondo la dichiarazione doganale: se per l’imma- tricolazione del veicolo viene utilizzato il certificato di conformità in formato elettronico (Certificate of Conformity, COC) secondo l’articolo 37 del rego- lamento (UE) 2018/8583; oppure c. chi ottiene dall’USTRA la certificazione di importatore: se per l’immatricola- zione non viene utilizzato alcun documento di cui alle lettere a e b.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a n. 2

2021-3918 RU 2021 859

Ordinanza sul CO2 RU 2021 859

Art. 17a Prima messa in circolazione 1 Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli am- messi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatri- colazione corrisponde all’uso effettivo da parte dell’utilizzatore finale. 2 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capo- verso 3 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è con- siderata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doga- nale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all’estero. 3 Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione do- ganale. 4 Se il termine di cui al capoverso 3 porta a una sostanziale disparità di trattamento fra gli importatori di veicoli che sono già stati immatricolati all’estero prima della dichia- razione doganale e gli importatori di veicoli che non sono già stati immatricolati all’estero prima della dichiarazione doganale o se si verificano abusi, il DATEC può: a. ridurre il termine o prorogarlo a un anno al massimo; b. stabilire un numero minimo di chilometri percorsi.

Art. 17abis Ex art. 17a

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 22a Accordo di ripresa di veicoli 1 Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli e risponda quindi, in relazione a detti veicoli, per tutti gli obblighi previsti nel presente capitolo. 2 L’importatore deve notificare tale accordo all’Ufficio federale delle strade (USTRA) antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere una dichiarazione di consenso del grande importatore che riprende i veicoli.

Art. 23 Obblighi degli importatori

1 Gli importatori devono comunicare all’USTRA antecedentemente alla prima imma-

tricolazione di un veicolo i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo impor- tatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione.

2 Un piccolo importatore deve inoltre versare all’USTRA antecedentemente alla

prima immatricolazione di un veicolo un’eventuale sanzione dovuta secondo l’arti- colo 13 della legge sul CO2.

4 RS 631.0

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Art. 24 Fonti dei dati per il calcolo dell’obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi I dati utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un’autorità statale o da un organo di controllo elencato nell’alle- gato 2 OATV5 o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

Art. 25 Determinazione delle emissioni di CO2 di un veicolo 1 Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo si utilizzano le emissioni combi- nate secondo il WLTP. 2 Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO2 sono calcolate secondo l’allegato 4. 3 Se le emissioni di CO2 non possono essere calcolate secondo l’allegato 4, si presume un valore di 350 g CO2/km per le automobili e di 400 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

Art. 27 cpv. 2 e 3 frase introduttiva 2 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di autofur- goni e trattori a sella leggeri, nell’anno di riferimento 2022 viene preso in considera- zione solo il 95 per cento di veicoli che presentano le emissioni di CO2 più basse. 3 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di automo- bili e del parco veicoli nuovi di autofurgoni e trattori a sella leggeri, negli anni di riferimento 2020-2022 i veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 50 g di CO2/km sono presi in considerazione nel seguente modo:

Art. 28 Obiettivo individuale L’obiettivo individuale per le emissioni di CO2 del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’alle- gato 4a.

Art. 30 cpv. 1, 3 e 4 1 Se le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la sanzione. 3 Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un in- teresse di mora. Il relativo tasso d’interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze.

4 Abrogato

5 RS 741.511

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Art. 31 cpv. 4 4 Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l’intero anno per il parco vei- coli nuovi, l’UFE rimborsa la differenza, compreso un interesse sugli importi da rim- borsare.

Art. 32 e 33 Abrogati

Art. 35

1 Se le emissioni medie di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore superano

l’obiettivo individuale, l’USTRA ordina la sanzione.

2 L’articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 48 cpv. 1 lett. a e 1bis

1 L’UFAM vende all’asta regolarmente:

a. i diritti di emissione a disposizione per gli impianti del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito; 1bis La quantità dei diritti di emissione da vendere all’asta secondo il capoverso 1 let- tera a viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l’offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione dis- ponibili nell’anno precedente conformemente all’articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell’allegato 8 numero 2.

Art. 98 cpv. 1

1 Una domanda di restituzione contempla un periodo di 12 mesi. Può contemplare

un periodo più breve, a condizione che l’importo richiesto ammonti ad almeno

100 000 franchi.

Art. 102 Importo minimo per una restituzione Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

Art. 113 cpv. 2 2 Le domande per l’ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i

requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1, quelle per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.

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Art. 135 lett. dbis e dter Il DATEC adegua: dbis. l’allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/4476; dter. l’allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE7;

Titolo dopo l’art. 146j Sezione 2d: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021

Art. 146k L’UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell’anno 2021 di cui all’articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022 se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

II

1 Gli allegati 4, 4a, 5, 9 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 8 e 11 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29. 7 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20.

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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Allegato 4 (art. 24 cpv. 3bis e 25 cpv. 3)

Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 24 capoverso 3bis o 25 capoverso 3

Rimando fra parentesi in corrispondenza del numero di allegato

(art. 25 cpv. 2)

Titolo

Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 25 capoverso 2

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Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)

Calcolo dell’obiettivo individuale

N. 2.1 lett. f

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel: f. 2020: 1674 kg.

N. 2.2 lett. c

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatri- colati per la prima volta era nel: c. 2020: 2089 kg.

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Allegato 5 (art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2

N. 3 lett. d

3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti: d. per l’anno di riferimento 2022: 104 franchi.

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Allegato 8 (art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1bis)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione

1 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili

per i gestori di impianti nel SSQE La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

Capi = [∑ Øei + ∑ Øemissioni] * [0,826 – (i-2020) * 0,022]

Capi: quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l’anno i ∑ Øei: somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013 ∑ Øemissioni: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

2 Calcolo della quantità in circolazione

2.1 La quantità in circolazione di cui all’articolo 48 capoverso 1bis è la quantità di diritti di emissione risultante dall’offerta di diritti di emissione per impianti dedotta la domanda di diritti di emissione per impianti. 2.2 L’offerta di diritti di emissione per impianti è la somma dei seguenti diritti di emissione: a. 157 741 diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 e tra- sferiti al periodo 2013-2020 per i gestori di impianti conformemente all’articolo 138 capoverso 1 lettera a; b. i diritti di emissione per gli impianti assegnati gratuitamente nel periodo dal 2013 fino all’anno precedente; c. i diritti di emissione venduti all’asta nel periodo dal 2013 fino all’anno precedente. 2.3 La domanda di diritti di emissione per gli impianti è il risultato della seguente sottrazione: le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti di cui all’arti- colo 55 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni consegnati per gli anni 2013–2020 a copertura di queste emissioni di gas serra.

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Allegato 9 (art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

N. 1.1

1 Parametri di riferimento

1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto: Prodotto Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)

Coke 0,217 Minerale sinterizzato 0,157 Ghisa allo stato liquido 1,288 Anodo precotto 0,312 Alluminio 1,464 Clinker di cemento grigio 0,693 Clinker di cemento bianco 0,957 Calce 0,725 Calce dolomitica 0,815 Calce dolomitica sinterizzata 1,406 Vetro float 0,399 Bottiglie e flaconi di vetro non colorato 0,290 Bottiglie e flaconi di vetro colorato 0,237 Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo 0,309 Mattoni faccia a vista 0,106 Mattoni per pavimentazione 0,146 Coperture in laterizio 0,120 Polvere atomizzata 0,058 Gesso 0,047 Gesso secondario essiccato 0,013 Pasta kraft a fibre corte 0,091 Pasta kraft a fibre lunghe 0,046 Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica 0,015 Pasta di carta recuperata 0,030 Carta da giornale 0,226 Carta fine non patinata 0,242 Carta fine patinata 0,242 Carta tissue 0,254 Testliner e fluting 0,188 Cartone non patinato 0,180 Cartone patinato 0,207 Acido nitrico 0,230

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Prodotto Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)

Acido adipico 2,12 Cloruro di vinile monomero (VCM) 0,155 Fenolo/acetone 0,230 S-PVC 0,066 E-PVC 0,181 Soda 0,753 Prodotti di raffineria 0,0228 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco 0,215 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco 0,268 Getto di ghisa 0,282 Lana minerale 0,536 Pannelli in cartongesso 0,110 Nerofumo (carbon black) 1,485 Ammoniaca 1,570 Cracking con vapore 0,681 Idrocarburi aromatici 0,0228 Stirene 0,401 Idrogeno 6,84 Gas di sintesi 0,187 Ossido di etilene/glicoli etilenici 0,389

N. 1.2 frase introduttiva

1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la

quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo: 47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misura- bile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all’assegnazione, purché questo calore non sia generato da energia elettrica e:

N. 1.3 frase introduttiva 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel seguente modo: 42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati

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N. 1.7 1.7 Se il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con un para- metro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato da energia elettrica, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di ri- ferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltipli- cata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emis- sione per TJ.

N. 4.1

4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione

alimentati con combustibili e con energia elettrica 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono as- segnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferi- mento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con com- bustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO2 per MWh. In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

Assegnazionei = (Edirette / (Edirette + Eindirette)) * PR * QA * FAi * FCIi

Assegnazionei assegnazione nell’anno i Edirette emissioni dirette all’interno del rispettivo elemento di assegna- zione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emis- sioni del calore consumato all’interno dell’elemento di assegna- zione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE; queste emissioni sono calcolate in 47,3 t CO2 per TJ. Eindirette emissioni indirette dell’energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all’interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto. PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento) FAi fattore di adeguamento nell’anno i conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i

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Allegato 11 (art. 94 cpv. 2)

Ammontare della tassa sul CO2 e aliquote della tassa

1 Ammontare della tassa sul CO2

La tassa sul CO2 ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO2.

2 Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui di seguito si applicano le seguenti aliquote:

Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale8 tassa in fr.

ogni 1000 kg

2701. Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili

ottenuti da carboni fossili: – carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:

1100 – – antracite 283,20

1200 – – carbone fossile bituminoso 283,20

1900 – – altri carboni fossili 283,20

2000 – mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni 283,20

fossili

2702. Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:

1000 – ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 272,40

2000 – ligniti agglomerate 272,40

2704. 0000 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche 340,80 agglomerati; carbone di storta ogni 1000 l a 15°C

2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;

preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli: – – oli leggeri e preparazioni: – – – destinati ad altri usi:

1291 – – – – benzina e sue frazioni 278,40

1292 – – – – white spirit 278,40

1299 – – – – altri 278,40

– – altri: – – – destinati ad altri usi:

8 RS 632.10, allegato

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.

1991 – – – – petrolio 301,20

1992 – – – – oli per il riscaldamento:

– – – – – extraleggero 318,00 ogni 1000 kg – – – – – medio e pesante 380,40

1999 – – – – altri distillati e prodotti:

ogni 1000 l a 15 °C – – – – – gasolio 318,00 ogni 1000 kg – – – – – altri 380,40 ogni 1000 l a 15 °C – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:

2090 – – destinati ad altri usi (solo quota fossile) 318,00

ogni 1000 kg

2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti: – – gas naturale:

1190 – – – altri 321,60

ogni 1000 l a 15 °C – – propano:

1290 – – – altri 182,40

– – butani:

1390 – – – altri 211,20

– – etilene, propilene, butilene e butadiene:

1490 – – – altri 234,00

– – altri:

1990 – – – altri 234,00

ogni 1000 kg – allo stato gassoso: – – gas naturale:

2190 – – – altri 321,60

– – altri:

2990 – – – altri 331,30

2713. Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di

petrolio o di minerali bituminosi: – coke di petrolio:

1100 – – non calcinato 349,20

1200 – – calcinato 349,20

ogni 1000 l a 15 °C

2905. Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o

nitrosi: – monoalcoli saturi:

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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.

– – metanolo (alcole metilico):

1190 – – – altro (soltanto quota fossile) 130,75

3826. Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bitu-

minosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

0090 – altri (solo quota fossile) 318,00

... Combustibili derivanti da altre materie prime fossili 278,40

3 Importo della tassa sul CO2 e aliquote della tassa sui

combustibili per determinate utilizzazioni stazionarie

3.1 Importo della tassa sul CO2

La tassa sul CO2 ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO2 se i combusti- bili sono impiegati: a. per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alter- nati; oppure b. per la produzione di elettricità in impianti termici.

3.2 Aliquote della tassa

I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 2.

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Allegato 12 (art. 112–113b)

Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

N. 1

1 Prospezione e sfruttamento

1.1 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione del

sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e, dall’altro lato, alla determi- nazione dell’ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo di una perfo- razione di sondaggio.

1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l’estra-

zione dell’acqua calda e per un’eventuale riconduzione nel serbatoio geoter- mico dell’acqua prelevata.

N. 2.2

2 Costi d’investimento computabili

2.2 Nell’ambito dello sfruttamento sono computabili solamente i costi d’investi-

mento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione eco- nomica e adeguata delle seguenti attività: a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perfo- razione; b. le perforazioni, compresi la tubazione, la cementazione e il completa- mento dell’insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste; c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio; d. le prove di pozzo; e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa; f. le prove di circolazione; g. l’analisi delle sostanze rinvenute; h. l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione.

N. 3.4 .2

3 Procedura per l’ottenimento di un contributo per la prospezione

3.4.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospe- zione e valuta i risultati. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e il gruppo di esperti.

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N. 4.5 .2

4 Procedura per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.5.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfrutta- mento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adem- piere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l’UFE e per il gruppo di esperti.

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Allegato (n. III)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 18 maggio 20059 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Allegato 1.5 N. 1 cpv. 1bis 1bis Per l’obbligo di cui al numero 9 capoverso 2, l’ossido di diazoto (n. CAS 10024- 97-2) è inoltre considerato una sostanza stabile nell’aria qualora si formi come sotto- prodotto durante la fabbricazione delle seguenti sostanze: a. acido nitrico (n. CAS 7697-37-2); b. caprolattame (n. CAS 105-60-2); c. acido adipico (n. CAS 124-04-9); d. gliossale (n. CAS 107-22-2) e acido gliossilico; e. acido nicotinico (n. CAS 59-67-6); f. sostanze diverse da quelle di cui alle lettere a-e ottenute dalla reazione con ossidi di azoto o acido nitrico, se viene generato ossido di diazoto in misura analoga a quella della fabbricazione delle sostanze di cui alle lettere a–e.

N. 9

9 Obblighi in caso di processi di trasformazione chimica

1 Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come sotto- prodotto sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 può emettere al mas- simo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata. 2 Chi fabbrica sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bis deve trasformare secondo lo stato della tecnica l’ossido di diazoto generato come sottoprodotto nella misura in cui ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e operativo ed economicamente sostenibile.

N. 9bis 9bis Sorveglianza della trasformazione dell’ossido di diazoto generato dai processi di fabbricazione

1 L’UFAM sorveglia il rispetto dell’obbligo di cui al numero 9 capoverso 2.

2 Se constata violazioni di tale obbligo, ordina le misure del caso. Se necessario ordina la sospensione del relativo processo di fabbricazione.

9 RS 814.81

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Ordinanza sul CO2 RU 2021 859

N. 11

11 Disposizioni transitorie concernenti la modifica

del 24 novembre 2021. Le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1bis lettera f possono essere fabbricate fino al 30 giugno 2023 senza trasformazione dell’ossido di diazoto risultante dalla fabbri- cazione.

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