AS 2021 861
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
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Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Modifica del 7 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. c 1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio: c. per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (deposito di decadimento).
Art. 4 cpv. 4 lett. c
4 L’importo di base ammonta a 70 milioni di euro:
c. per i depositi di decadimento.
II L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 732.441; RU 2021 860
2021-2253 RU 2021 861
Responsabilità civile in materia nucleare. O RU 2021 861
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
7 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1)
Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nu- cleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:
1 Contributo alla L1q Parte14 pCN Parte1 p Parte1 p Parte1 p Parte1 Confederazione = 1SConf Parte 2 Parte2 Parte2 Parte2 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 p
1 L1q Parte14 pCN Parte1 p Parte1 p Parte1 pCN 4 Parte1 1 SConf Parte 1 4 CN 2 CN 3 Parte4 Parte4 Parte4 pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 dove: SConf = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Con- federazione; L1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’arti- colo 2 (70 o 80 milioni di euro); Parte1 p CN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a con- correnza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro); Parte2 p CN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata; Parte4 p CN = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; qParte1 = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’am- montare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.
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