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AS 2021 866

Accordo del 21 ottobre 2021 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’intervento in materia di proprietà intellettuale dell’Amministrazione federale delle dogane

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’intervento in materia di proprietà intellettuale dell’Amministrazione federale delle dogane

Concluso il 21 ottobre 2021 Entrato in vigore il 21 ottobre 2021

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, sulla base del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein allo scopo di unire il Principato del Liech- tenstein al territorio doganale svizzero (di seguito: Trattato doganale); e considerando che gli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein prevedono misure esecutive al confine, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto 1 Il presente accordo disciplina la collaborazione tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD)2 e l’Ufficio dell’economia pubblica del Principato del Liechtenstein (Amt für Volkswirtschaft, qui di seguito «AVW») per quanto riguarda l’esecuzione degli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechten- stein. 2 Gli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein ai sensi del paragrafo 1 sono i seguenti: a. Gesetz vom 12. Dezember 19963 über den Schutz von Marken und Herkunf- tsangaben (Markenschutzgesetz; Art. 69);

RS 0.631.112.514.9 1 RS 0.631.112.514 2 Dal 1° gennaio 2022 l’Amministrazione federale delle dogane è denominata «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

3 LR 232.11 [Legge sulla protezione dei marchi]

2021-2581 RU 2021 866

Intervento in materia di proprietà intellettuale dell’AFD RU 2021 866 Acc. con il Liechtenstein

b. Verordnung vom 1. April 19974 über den Schutz von Marken und Herkunfts- angaben (Markenschutzverordnung; Art. 44); c. Gesetz vom 19. Mai 19995 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; Art. 71); d. Verordnung vom 14. Dezember 19996 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsverordnung, URV; Art. 27); e. Gesetz vom 19. Mai 19997 über den Schutz von Topographien von Halbleite- rerzeugnissen (Topographiengesetz, ToG; Art. 13); f. Verordnung vom 30. Januar 20018 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographienverordnung, ToV; Art. 18); g. Gesetz vom 11. September 20029 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; Art. 49); h. Verordnung vom 29. Oktober 200210 über den Schutz von Design (Designve- rordnung, DesV; Art. 38). 3 L’AFD esegue, su incarico dell’AVW, misure amministrative relative agli interventi dell’AFD in materia di proprietà intellettuale, come se le domande le fossero state presentate direttamente. A tale proposito, agli articoli 2–6 seguenti si applicano gli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein indicati nell’articolo 1 paragrafo 2.

Art. 2 Domanda d’intervento 1 Sono autorizzati a presentare una domanda d’intervento il titolare del marchio, l’avente diritto, l’autore, il titolare del design o di una licenza nonché il rispettivo rappresentante nel Principato del Liechtenstein (avvocati o consulenti in brevetti abi- litati nel Principato del Liechtenstein). Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso necessarie per l’intervento, in particolare una descrizione esatta delle merci.

2 La domanda va presentata per scritto all’AVW che la trasmette all’AFD.

3 Se non è stata presentata per una durata più breve, la domanda ha una validità di due anni ed è rinnovabile.

Art. 3 Decisione L’AFD decide in merito alla domanda. Se l’accoglie, deve informare l’AVW.

4 LR 232.111 [Ordinanza sulla protezione dei marchi]

5 LR 231.1 [Legge sul diritto d’autore]

6 LR 231.11 [Ordinanza sul diritto d’autore]

7 LR 231.2 [Legge sulle topografie]

8 LR 231.21 [Ordinanza sulle topografie]

9 LR 232.12 [Legge sul design]

10 LR 232.121 [Ordinanza sul design]

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Art. 4 Intervento 1 Se, sulla base di una domanda d’intervento, l’AFD ha un sospetto fondato che con le merci trasportate viene commessa un’infrazione contro gli atti normativi di cui all’articolo 1 paragrafo 2, informa il richiedente. 2 L’AFD trattiene la merce in questione fino a dieci giorni feriali a decorrere dalla comunicazione, in modo da permettere al richiedente di ottenere una misura provvi- sionale. 3 In casi motivati, l’AFD può trattenere le merci per altri dieci giorni feriali al mas- simo.

Art. 5 Garanzia Per coprire eventuali pretese di risarcimento dei danni da parte di terzi, l’AFD può chiedere una garanzia conformemente ai rispettivi atti normativi del Principato del Liechtenstein.

Art. 6 Emolumenti L’AFD può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative. Gli emo- lumenti per il trattamento della domanda d’intervento nonché quelli relativi alle merci trattenute sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200711 sugli emolumenti dell’Ammi- nistrazione federale delle dogane nella versione aggiornata.

Art. 7 Obbligo di informare e modifiche

1 L’AFD e l’AVW si informano reciprocamente su tutte le modifiche legali che ri-

guardano l’intervento dell’AFD in materia di proprietà intellettuale.

2 Di comune intesa, l’AFD e l’AVW possono adeguare l’elenco degli atti normativi

in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein di cui all’arti- colo 1 paragrafo 2.

Art. 8 Disposizioni finali

1 Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma.

2 L’accordo è concluso a tempo indeterminato. Le due Parti hanno però il diritto di denunciarlo in ogni momento con un preavviso di un anno. 3 Le contestazioni relative all’interpretazione del presente accordo sono risolte con- formemente all’articolo 43 del Trattato doganale.

11 RS 631.035

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Art. 9 Abrogazione del diritto previgente Il presente accordo sostituisce l’accordo tra l’Amministrazione federale delle dogane e l’Ufficio dell’economia pubblica del Principato del Liechtenstein sull’intervento in materia di proprietà intellettuale delle autorità doganali svizzere («Vereinbarung zwischen der Eidgenössischen Zollverwaltung und dem Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums Liechtenstein über die Hilfeleistung der schweizerischen Zollbehörden im Bereich des Immaterialgüterrechts»), entrato in vigore il 2 novembre 200512.

Berna, 5 ottobre 2021 Vaduz, 21 ottobre 2021

Per la Per il Confederazione Svizzera Principato del Liechtenstein Christian Bock Katja Gey

12 LGBI 2005 n. 210, non pubblicata in Svizzera.

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