AS 2021 874
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
Modifica del 13 dicembre 2021
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 14 Contenuto della procedura di selezione ed età massima (art. 24 OPers) 1 La procedura di ammissione I è una procedura di selezione in più fasi per l’assun- zione in una delle carriere di cui all’articolo 2. Vengono verificati l’idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali dei candidati. 2 I candidati alla carriera diplomatica o alla carriera CI devono avere al massimo
30 anni nell’anno della selezione.
3 Per l’assunzione nella carriera affari consolari, gestione e finanze non vi è alcun limite d’età.
Art. 17 cpv. 1 1 La DR decide in merito all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente.
Art. 19 1 La procedura di ammissione II è una procedura di selezione a cui possono accedere persone che nell’anno della selezione hanno più di 30 anni. Il suo scopo è il recluta- mento mirato di ulteriori candidati per la carriera diplomatica e la carriera CI in base alle esigenze di personale e di specializzazioni del DFAE.
1 RS 172.220.111.343.3
2021-4129 RU 2021 874
O sul personale federale. O del DFAE RU 2021 874
2 Vengono verificati l’idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per l’assunzione nella carriera diplomatica o nella carriera CI.
3 Si applicano le condizioni di assunzione di cui all’articolo 15 capoverso 2.
4 Il capo del Dipartimento decide in merito all’assunzione dei candidati sulla base dei risultati della procedura di selezione.
Art. 21 Competenza 1 La commissione di ammissione competente effettua la preselezione qualitativa per la procedura di ammissione I (art. 15 cpv. 5).
2 Nell’ambito della procedura di ammissione I formula una raccomandazione:
a. all’attenzione del capo del Dipartimento in vista dell’ammissione alla forma- zione (art. 15 cpv. 6); b. all’attenzione della DR in vista di un’assunzione a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1).
Art. 49 Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers)
Le rappresentanze all’estero non forniscono alcun servizio di picchetto.
Art. 81 Importo (art. 81 OPers)
Per ogni punto dell’indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 721 franchi l’anno.
Art. 84 Importo (art. 81 OPers)
L’indennità per mobilità ammonta a 6457 franchi l’anno.
Art. 88 Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
L’importo forfettario si compone di un importo di base di 8279 franchi l’anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.
Art. 97 cpv. 1 1 Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.
Art. 99, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 1 1 Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario fissato per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.
2/4
O sul personale federale. O del DFAE RU 2021 874
Art. 111 cpv. 2
2 La modifica dell’adeguamento al potere d’acquisto può essere sospesa dopo una
verifica dei prezzi in presenza di un contesto economico e politico instabile nonché di incertezza sui mercati finanziari.
Art. 112 cpv. 2 lett. a e b Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 114 cpv. 1 lett. a Abrogata
Art. 120 cpv. 1 1 Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 11 767 franchi l’anno.
Art. 127 cpv. 1 1 Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di 1723 fran- chi per anno e per figlio, finché i figli vivono in comunione domestica con loro.
Art. 129 cpv. 1 1 I contributi alle spese di formazione sono accordati al più presto per l’anno in cui il figlio compie il 4° anno d’età. È fatta salva la concessione di contributi alle spese di formazione per figli più piccoli se nel luogo d’impiego all’estero l’istruzione scola- stica obbligatoria inizia prima.
II L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.
13 dicembre 2021 Dipartimento federale degli affari esteri: Ignazio Cassis
3/4
O sul personale federale. O del DFAE RU 2021 874
Allegato 5 (art. 110)
Adeguamento al potere d’acquisto
Indice comparativo L’adeguamento al potere d’acquisto (APA) da applicare dipende dall’indice compa- rativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggior- nato. L’APA è stabilito come segue:
Indice comparativo APA determinante
75,1* – 80,0 –20 80,1 – 85,0 –15 85,1 – 90,0 –10 90,1 – 95,0 – 5 95,1 – 102,4 0 102,5 – 107,4 + 5 107,5 – 112,4 +10 112,5 – 117,4* +15 * Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello.
4/4