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Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
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Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
Modifica del 17 dicembre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20211, decreta:
I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:
4bis Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Can- toni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. De- finiscono le capacità necessarie d’intesa con la Confederazione.
6 La Confederazione promuove lo svolgimento dei test COVID-19 e assume i costi
non coperti da un’assicurazione sociale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni. Può prevedere eccezioni per quanto riguarda l’assun- zione dei costi di: a. analisi di biologia molecolare individuali; b. test rapidi per uso proprio; c. test sierologici effettuati senza essere stati ordinati dai Cantoni; d. altre analisi, se necessario per garantire le capacità di test e di laboratorio ne- cessarie per combattere l’epidemia di COVID-19. 6bis Chi si sottopone a test ripetitivi mediante analisi di biologia molecolare aggregate svolti all’interno di un’impresa, un’istituzione di formazione o un’istituzione sanitaria ha diritto, se il risultato del test è negativo, al rilascio di un certificato COVID-19 secondo l’articolo 6a.
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7 La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:
a. mette a punto un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare; i dati di tale sistema sono anonimizzati o cancellati al termine della loro valutazione, ma al più tardi due anni dopo la loro raccolta;
1 Le persone vaccinate contro la COVID-19 con un vaccino omologato che offre una
protezione sufficiente contro la trasmissione del virus non sono sottoposte a quaran- tena.
1 La Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi non coperti degli organizzatori di eventi di importanza sovracantonale autorizzati dal Cantone e previsti tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 che, in forza dei provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine delle autorità.
Art. 11b Baracconisti Nell’ambito dei provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19, nel 2022 la Confederazione può sostenere mediante contributi a fondo perso la capacità di sussistenza economica delle persone di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 4 settembre 20023 sul commercio ambulante.
Art. 12a cpv. 2, frase introduttiva 2 I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:
8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a4 o d5 oppure l’obbligo di cui al capo- verso 7 primo periodo6 non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b8
3 RS 943.11
4 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).
5 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).
6 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).
7 RS 616.1
8 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).
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o c9 non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 410.
Art. 15 cpv. 5 5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può pre- vedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto, all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata e all’articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.
Art. 17b Preannuncio e durata del lavoro ridotto In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI11, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2022, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2022.
Art. 19 cpv. 2 2 Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l’esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all’articolo 1212.
Art. 19a Statistiche La Confederazione tiene una statistica, aggiornata periodicamente, dei sussidi con- cessi in virtù della presente legge. Informa il pubblico sui sussidi concessi, suddivi- dendoli secondo il tipo, il Cantone e il settore economico, e valuta in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi perseguiti con la concessione di tali sussidi. Pubblica una statistica degli abusi constatati.
Art. 21 cpv. 11 11 La durata di validità dell’articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 di- cembre 2022.
II 1 La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 30 giugno 2022:
a. articolo 12b capoversi 1–4 e 6 e 7; b. articolo 13.
9 Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2021 153).
10 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).
11 RS 837.0
12 Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2020 3835, 5821; 2021 153).
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2 La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022:
a. articolo 1a; b. articolo 2; c. articolo 3 capoversi 1, 2 lettere a–d ed f–i, 3–5, nonché 7 lettere b, c ed e; d. articolo 3a capoverso 2; e. articolo 3b; f. articolo 4; g. articolo 4a; h. articolo 5; i. articolo 6; j. articolo 7 lettera b; k. articolo 11; l. articolo 11a capoversi 2–7; m. articolo 12; n. articolo 17 capoverso 1 lettere d, e, f, g; o. articolo 17a; p. articolo 17d.
3 La validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2031:
a. articolo 1 capoversi 2bis e 3; b. articolo 19.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 13 dicembre 200213 sul Parlamento
Art. 10a Voto a distanza nel Consiglio nazionale in caso di assenza dovuta alla COVID-19 1 I membri del Consiglio nazionale che hanno dovuto mettersi in isolamento o in qua- rantena a causa della COVID-19 a seguito di istruzioni emanate da un’autorità pos- sono votare a distanza. 2 I membri del Consiglio nazionale che desiderano votare a distanza secondo il capo- verso 1 ne informano la segreteria del Consiglio nazionale il giorno prima della se- duta.
13 RS 171.10
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3 I voti trasmessi dai membri del Consiglio nazionale secondo il capoverso 1 sono registrati nel sistema elettronico di voto simultaneamente alla votazione in corso nel Consiglio nazionale. Se un membro del Consiglio nazionale non ha potuto trasmettere il proprio voto per motivi tecnici, la votazione non viene ripetuta.
2. Legge del 18 marzo 201614 sulle multe disciplinari
La validità dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a numero 12a della legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari nel tenore della modifica del 18 dicembre 2020 15 è pro- rogata sino al 31 dicembre 2022.
3. Legge del 28 settembre 201216 sulle epidemie
La validità degli articoli seguenti della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie nel tenore della modifica del 19 giugno 202017 è prorogata sino al 31 dicembre 2022: a. articolo 60a; b. articolo 62a; c. articolo 80 capoverso 1 lettera f; d. articolo 83 capoverso 1 lettera n.
4. Legge del 25 giugno 198218 sull’assicurazione contro la
disoccupazione
3 Nel 2020, nel 2021 e nel 2022 la Confederazione eroga un contributo straordinario al fondo di compensazione. Gli importi totali dei contributi straordinari per gli an- ni 2020, 2021 e 2022 sono calcolati in base alle spese generate dall’indennità per la- voro ridotto nei periodi di conteggio del pertinente anno.
IV 1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]19). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
14 RS 314.1 15 RU 2020 5821 16 RS 818.101 17 RU 2020 2191, 2727 18 RS 837.0 19 RS 101
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2 Fatti salvi i capoversi seguenti, entra in vigore il 18 dicembre 202120 con effetto sino al 31 dicembre 2022.
3 L’articolo 15 capoverso 5 entra in vigore il 1° gennaio 2022.
4 L’articolo 12a capoverso 2, frase introduttiva, ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
5 L’articolo 12b capoverso 8 ha effetto sino al 31 dicembre 2027.
6 L’articolo 19 capoverso 2 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
7 La cifra II capoverso 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Il presidente: Thomas Hefti La presidente: Irène Kälin La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
20 Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).