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AS 2021 885

AS 2021 885

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 1° dicembre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. b n. 8 1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi dell’arti- colo 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell’articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema mu- scoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei si- stemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia: b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione:

8. ippoterapia in caso di sclerosi multipla, paresi cerebrale e trisomia 21,

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura Condizione

m. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione in seguito a esposizione a un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia secondo le Direttive e raccomandazioni del 27 gennaio 2021 dell’Ufficio federale della sanità

1 RS 832.112.31

2021-4010 RU 2021 885

Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 885

Misura Condizione pubblica e della Commissione federale per le vaccinazioni2. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicura- zione. o. Vaccinazione contro l’herpes zoster Con il vaccino a subunità adiuvato. Per gruppi d’età e gruppi a rischio secondo le raccomandazioni di vaccina- zione del 22 novembre 2021 dell’Uffi- cio federale della sanità pubblica e della Commissione federale per le vaccina- zioni3.

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura Condizione

d. Individuazione precoce del carci- Persone di età compresa tra i 50 e noma del colon i 69 anni. Metodi d’esame: – identificazione di sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo oppure – colonoscopia, ogni dieci anni. Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, del Ticino, di Uri, Vaud o del Vallese, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

2 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 3 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.

Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 885

Art. 13 lett. b n. 1 In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29

Misura Condizione

b. Controllo agli ultrasuoni

1. In caso di gravidanza normale: un Dopo approfondito colloquio, con

esame di routine tra la 12a e la spiegazioni e consulenza, che dev’es- 14a settimana di gravidanza; un sere documentato. esame di routine tra la 20a e la Effettuazione, secondo le «Raccoman- 23a settimana di gravidanza dazioni relative agli esami con ultra- suoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medi- cina (SSUM), Sezione ginecologia e ostetricia, 4a edizione (2019)5. Solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complemen- tare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 20126.

II 1 L’allegato 17 («Allegato 1 dell’Ordinanza sulle prestazioni [OPre]») è modificato secondo la versione qui annessa. 2 L’allegato 1a8 («Allegato 1a dell’Ordinanza sulle prestazioni [OPre]») è modificato secondo la versione qui annessa. 3 L’allegato 29 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi [EMAp]») è modificato secondo la versione qui annessa.

4 RS 832.10 5 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 6 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 7 Non pubblicato nella RU (art. 1). La modifica può essere consultata all ’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche > Allegato 1 dell ’OPre. 8 Non pubblicato nella RU (art. 3c). La modifica può essere consultata all ’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche > Allegato 1a dell OPre. 9 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all ’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

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4 L’allegato 310 («Elenco delle analisi [EA]») è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 La durata di validità dell’articolo 35 nella versione della modifica del 30 novem- bre 202011 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

1° dicembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

10 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all ’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA). 11 RU 2020 6327

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