AS 2021 888
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visti l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I Gli allegati 7 ed 82 dell’ordinanza dell’11 agosto 20213 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia sono modificati.
II La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2021 alle ore 18.004.
17 dicembre 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicati nella RU. È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.116.9 4 Pubblicazione urgente del 20 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-4062 RU 2021 888
Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2021 888
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