AS 2021 892
Ordinanza sull’assicurazione malattie
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 71e Assunzione dei costi dei medicamenti per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 Gli articoli 71a–71d non si applicano all’assunzione dei costi dei: a. medicamenti impiegati per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 e contenenti principi attivi elencati nell’allegato 5 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202; b. medicamenti validamente omologati dall’Istituto con un’indicazione per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr