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Legge federale del 25 settembre 2020 concernente il rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo
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Legge federale concernente il rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo
del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta:
Art. 1 Principio Alle economie domestiche di tipo privato di cui all’articolo 69a e alle collettività di cui all’articolo 69c della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione (LRTV) è concesso un rimborso forfettario per compensare l’imposta sul valore ag- giunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.
Art. 2 Importo, forma e periodo del rimborso 1 Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e colletti- vità. 2 È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall’organo di riscossione di cui all’articolo 69d LRTV4. 3 Gli accrediti sono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura del- l’economia domestica di tipo privato o della collettività. L’Ufficio federale delle co- municazioni (UFCOM) fissa l’inizio del suddetto periodo.
Art. 3 Pretese di restituzione 1 Le pretese di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.
RS 784.41
2021-0102 RU 2021 9
Rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone RU 2021 9 di ricezione radiotelevisivo. LF
2 Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell’entrata in vigore della pre- sente legge, non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato diventano caduche. 3 Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell’imposta pre- cedente restano valide. L’UFCOM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un’indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.
Art. 4 Finanziamento La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risul- tanti dagli accrediti.
Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto per tre anni dall’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gen- naio 2021.5
2 La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2021.6
4 dicembre 2020 In nome del Coansiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
5 FF 2020 6941 6 Pubblicazione urgente del 14 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).