AS 2021 903
AS 2021 903
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 21 dicembre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 23 dicembre 20213.
21 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
41. Abrogato
64. Regolamento Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del
(UE) n. 142/2011 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regola- mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1925, GU L 393 dell’8.11.2021, pag. 4. 69a. Regolamento Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- (UE) n. 576/2013 glio, del 12 giugno 2013 , sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1933, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.
103. Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del
di esecuzione 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro (UE) 2021/404 zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regola- mento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regola- mento di esecuzione (UE) 2021/2240, GU L 450 del 16.12.2021, pag. 137. 106. Regolamento di Decisione di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione del 9 no- esecuzione (UE) vembre 2021 che stabilisce il modello di documento di identificazione 2021/1938 per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, versione della GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47.